28/5/2004 ore: 12:50

Guide, decide lo stato

Contenuti associati


Numero 127, pag. 36 del 28/5/2004
Autore: di Ignazio Marino
 
Guide, decide lo stato
 
TURISMO/Per il Consiglio di stato non è una professione.
Esclusa la legislazione delle regioni
 
L'attività di guida turistica non può essere considerata come una professione. E non può quindi essere demandata alle normative regionali di settore, così come stabilito dal Dpcm del 13/9/2002 e dalla riforma federalista del 2001 che sancisce la legislazione concorrente fra stato e regioni in materia di professioni. È questo il parere espresso dal Consiglio di stato su un ricorso straordinario al presidente della repubblica, il quale con il decreto del 27 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26/5/2004, ha annullato parzialmente la disciplina vigente, prevista dal Dpcm del 13/9/2002.

La vicenda. A proporre ricorso è stata l'Associazione nazionale guide turistiche (Angt), la quale ha chiesto l'annullamento parziale del Dpcm perché questo non ha recepito in maniera corretta l'accordo tra lo stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione e lo sviluppo del sistema turistico (nella parte relativa ai criteri per l'esercizio delle attività di guida turistica) definiti con la legge 135/2001.

Le motivazioni. A parere dell'Angt, con il Dpcm del 13/9/02, lo stato ha ceduto la sua potestà di fissazione dei principi fondamentali per l'esercizio della professione di guida turistica. Il provvedimento, infatti, attribuisce alle normative regionali di settore la definizione dei requisiti e delle modalità di esercizio su tutto il territorio delle professioni turistiche e la fissazione di criteri uniformi per l'espletamento dell'esame di abilitazione. Sempre a giudizio dell'Angt il decreto del presidente del consiglio dei ministri è in difetto anche nell'applicare alla guida turistica la legislazione concorrente in materia di professioni prevista dall'articolo 117 della Costituzione, perché i principi fondamentali di ogni professione spettano sempre allo stato.

Conclusioni. Il Consiglio di stato ha espresso parere favorevole all'annullamento dell'art. 1 lettere ´g' ed ´n' del provvedimento impugnato. Per palazzo Spada, chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, a fare chiarezza è la legge di riforma della legislazione nazionale del turismo (legge 135/2001). L'articolo 7 qualifica la guida dei turisti fra i servizi che insieme all'assistenza, all'accoglienza e all'accompagnamento compongono la categoria generale delle professioni turistiche, intese come ´quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica'.

La norma esclude in maniera chiara, però, che l'attività della guida possa essere autorizzata dalle regioni. E l'esercizio dell'attività rimane pertanto sottoposta (secondo quanto previsto dal regio decreto 123/31) alla licenza del questore, la cui concessione è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. In conclusione, quindi, per il Cds non è sostenibile che l'attività di guida turistica possa essere definita come professione e inquadrata come tale fra le materie affidate alla legislazione concorrente, così come previsto dalla riforma federalista del 2001. (riproduzione riservata)

Close menu