22/10/2002 ore: 12:33

I licenziamenti collettivi sempre con motivazione

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ItaliaOggi (Lavoro e Previdenza)
Numero
250, pag. 40 del 22/10/2002
di Francesco De Dominicis



Per le sezioni unite della Corte di cassazione non basta l'accordo sindacale.

I licenziamenti collettivi sempre con motivazione

Licenziamenti collettivi, freno agli imprenditori. Vanno sempre indicati i motivi alla base dell'esubero di lavoratori, nonché l'effettiva verifica dell'eccedenza per ciascuna unità produttiva e per profili professionali. E non è tutto. L'omissione di questa procedura non è mai sanabile con un accordo sindacale sui criteri per l'individuazione dei lavoratori in esubero. Lo hanno affermato le sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 14616 del 15 ottobre 2002.

Fine a un contrasto interpretativo. La Cassazione ha così messo fine a un contrasto interpretativo intorno all'articolo 4 della legge 223 del 1991. Si tratta, appunto, della norma che fissa le regole sui licenziamenti collettivi. Secondo i giudici di legittimità l'omissione della procedura volta a precisare i motivi dell'eccedenza di lavoratori nonché a verificare gli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali non può essere sanata da alcun accordo sindacale. E nemmeno da un patto con le parti sociali che comprenda, come già accennato, l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva. Ciò perché si tratta di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare. Insomma un diritto ben preciso che non può mai essere leso da manovre poco chiare dei datori di lavoro. Le sezioni unite di piazza Cavour, dunque, hanno preferito seguire la scia interpretativa degli ultimi anni, richiamando, in particolare, la sentenza della sezione lavoro n. 10171 del 25 luglio 2001. E hanno così abbandonato un orientamento che consentiva agli imprenditori di ricorrere senza troppi ostacoli al ´licenziamento di gruppo'.

Le norme sui licenziamenti collettivi, dice la Corte, non hanno significato equivoco: le organizzazioni sindacali e, conseguentemente, la contrattazione collettiva, non hanno affatto la funzione di gestione negoziale e consensuale della individuazione del personale in esubero. Ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale stesso, disciplinarne il funzionamento, prevedere le modalità di accesso e di finanziamento. La legge, ha affermato ancora la Cassazione, ha inciso, in coerenza con i rimedi apprestati a livello di previdenza e di solidarietà, limitandosi a rendere obbligatoria l'applicazione, esclusiva o in concorso con altri, del criterio di scelta dei lavoratori da licenziare rappresentato dall'anzianità contributiva o anagrafica.

Stangata alle Ferrovie dello stato. Così pronunciandosi la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di un lavoratore, dipendente delle Ferrovie dello stato. Il ricorrente era stato coinvolto in un licenziamento collettivo, negli anni novanta, all'epoca della ristrutturazione e cosiddetta privatizzazione dell'ex ente statale. Sul punto la Corte ha precisato che gli obblighi procedurali prescritti dalla legge 223 del 1991 non possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie italiane, dalle previsioni della legge 449/97 (art. 59). Secondo questa legge i dipendenti in esubero possono essere individuati anche sulla base del criterio dell'anzianità contributiva. Ma ciò, e qui la Cassazione mette un preciso limite ai datori di lavoro, non esclude l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla legge 223/91. Né tantomeno le norme del '97 rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge. Ricorso accolto, dunque, e fascicolo rispedito a un'altra sezione della Corte d'appello di Lecce.



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