22/4/2003 ore: 11:46

Il caffè al ristorante? Serve il placet

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ItaliaOggi (Diritto e Impresa)
Numero
095, pag. 33 del 22/4/2003
di Luigi Chiarello


Pareri delle Attività produttive sul commercio. Le medie strutture non sono centri commerciali.

Il caffè al ristorante? Serve il placet

Stop al servizio bar senza autorizzazione. Coop: sì al dettaglio

Fuori dalle edicole sarà possibile vendere giornali, ma non per tutti. E per la coop che intende vendere al minuto al pubblico, oltre che ai soci, serve una doppia autorizzazione. Una media struttura non può, invece, configurarsi come centro commerciale pur cedendo interi reparti in gestione. Ed è off limits per un ristorante la vendita di caffè, cornetti e cappuccini fuori dai pasti senza l'autorizzazione al servizio bar. Queste in sintesi alcune delle risposte del ministero delle attività produttive ai quesiti posti dal mondo imprenditoriale.

Riviste. Fuori dalle edicole sarà possibile vendere giornali e riviste per i soli esercizi commerciali non esclusivi che abbiano già presentato richiesta di sperimentazione al comune (ai sensi dell'art. 1 della legge 108/1999). E questo sarà consentito anche se l'attività non abbia materialmente avuto inizio per assenza di fornitura; basterà il semplice invio della comunicazione d'inizio attività a giustificare la vendita. Tra l'altro è opportuno ricordare che il lasciapassare per vendere giornali in esercizi non esclusivi è stato concesso a chiunque avesse comunicato la propria adesione alla sperimentazione. È questo il contenuto di due pareri (prot. nn. 547466 e 550551, rispettivamente del 4 febbraio 2003 e del 2 aprile 2003) rilasciati dalla direzione generale per il commercio di via Veneto.

Cooperative. Il ministero delle attività produttive è stato investito da una richiesta di chiarimento in merito alla possibilità da parte di una coop a responsabilità limitata di poter esercitare attività di vendita al minuto in sede fissa, oltre che nei confronti dei soci, anche nei riguardi di terzi. Il dicastero guidato da Antonio Marzano ha risposto (con parere n. 550836 dell'8/4/2003) positivamente; ma dovrà tenere distinte le due attività al fine di ´mantenere inalterata la loro individualità'. E questo sarà possibile basando la legittimità del business verso i soci e verso il pubblico su due distinti titoli autorizzatori: ´Nel caso in cui l'attività svolta da parte della cooperativa sia rivolta al pubblico', dice il ministero, ´le vicende inerenti la vita dell'attività commerciale dovranno essere comunicate al comune mediante l'utilizzo del Com 1. Viceversa, nel caso in cui l'attività svolta sia rivolta solo ai soci della cooperativa, quest'ultima dovrà utilizzare il Com 4'. Com 1 e Com 4 sono due modelli approvati dalla Conferenza unificata per richiedere l'apertura o il trasferimento di attività commerciali.

Centri commerciali. Dalla pioggia di pareri presentati al dicastero delle attività produttive ne emerge uno che riguarda le medie strutture di vendita che ambiscono a fregiarsi del titolo di centro commerciale: nella fattispecie, una ditta titolare di autorizzazione per media struttura ha concesso in gestione i reparti, attraverso contratti di utilizzo dello spazio commerciale. Via Veneto (con parere n. 549384 dell'11 marzo 2003) chiarisce, in merito, che nonostante ogni singolo reparto risulti formato da locali separati con ingressi autonomi su un comune corridoio centrale, ´il fatto di aver affidato più reparti di una media struttura a terzi gestori non è elemento sufficiente a trasformare l'esercizio in centro commerciale'; infatti (secondo quanto prescrive l'art. 4 del dlgs 114/98) lo status di centro commerciale ´comporta, oltre che la presenza di più esercizi commerciali, la condivisione delle aree di parcheggio, delle aree di accesso, dei corridoi interni di collegamento tra i vari esercizi, delle eventuali vie di accesso o zone destinate al verde nonché dei locali'. Il centro e i servizi in esso presenti dovranno poi essere gestiti in maniera unitaria e far capo a una sorta di struttura direzionale. E tra l'altro, rileva il ministero, non è possibile affidare a terzi gestori tutti i reparti, perché ciò significherebbe svuotare di contenuto l'autorizzazione concessa come media struttura di vendita.

Orari. Per gli esercizi commerciali che svolgano la loro attività all'interno di un singolo complesso architettonico ospitante anche sale cinematografiche, tabacchini, sale Bingo e altre attività ricreative sarà possibile prorogare la chiusura o modificare i propri orari in base alle esigenze del centro multifunzionale. Dunque, bar e alimentari potranno vendere bevande e alimenti anche al di fuori dei normali orari disposti dal dlgs 114/98. La posizione assunta dal ministero delle attività produttive, con parere n. 548404 del 20 febbraio 2003, viene legittimata da una semplice constatazione: ´Le attività svolte nel centro sono in prevalenza di intrattenimento e, ai fini di una migliore fruibilità del complesso, occorre garantire l'insieme dei servizi offerti all'utenza nella loro totalità e con le stesse modalità di orario'.

Sanzioni. Spetta alla camera di commercio competente, e non al comune, emanare ordinanze di ingiunzione in caso di mancato pagamento dei verbali emessi per mancata applicazione delle disposizioni sull'attività dei pubblici esercizi; ma la riserva di competenza riguarda solo i verbali antecedenti all'entrata in vigore della normativa regionale. La querelle nasce da un'istanza del comune di Brescia che chiede al ministero di chiarire a quale ente spetti il potere di irrogare sanzioni successivamente alla delega disposta dall'art. 20 del dlgs 112/98. La legge della regione Lombardia n. 287/91, entrata in vigore il 7 febbraio 2001, dispone che il potere sanzionatorio spetti ai comuni. Il dicastero, con parere n. 550547 del 2 aprile 2003, spiega che per i provvedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della legge regionale, la potestà sanzionatoria spetta alla camera di commercio che ha avviato il procedimento, poiché non è possibile applicare retroattivamente le disposizioni legislative.

Autorizzazioni. I titolari di esercizi abilitati alla vendita di pasti, bevande, alcol e latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari) potranno accedere anche all'autorizzazione di vendita prevista per bevande analcoliche, latte, dolciumi, gelati, pasticceria e gastronomia. Né vi è ostacolo a cumulare autorizzazioni di vendita per bevande analcoliche e alcoliche. Il ministero delle attività produttive risponde così a un quesito proposto dal comune di Rho (prot. 550069 del 25 marzo 2003), ma chiarisce che tutte le autorizzazioni concesse godono di vita autonoma e ognuna è individuata sulla base degli elementi che la caratterizzano. Di conseguenza, il titolare dovrà disporre una riduzione di superficie dell'attività già avviata per lasciar spazio alla nuova iniziativa. Spesso, però, affermano i tecnici di via Veneto, il rilascio di autorizzazioni aggiuntive si traduce in un'inutile riduzione di possibilità per chi richiede nuove concessioni di esercizio. Le autorizzazioni concesse, infatti, non possono superare un certo limite; si assiste di conseguenza a una decimazione di permessi per via del raddoppiamento di concessioni già esistenti.

Caffè. Chiunque possegga un ristorante non può vendere al di fuori dei pasti caffè, cornetti e cappuccini senza avere l'autorizzazione abilitante all'attività di bar. Secondo il ministero delle attività produttive (parere n. 550550 del 2 aprile 2003), il possedere un lasciapassare per l'attività di ristorazione non dà automaticamente il via libera al servizio bar. Infatti, secondo i tecnici di via Veneto, ´colui che intende offrire un servizio di ristorazione dovrà munirsi di autorizzazione di tipo A (ex art. 5, comma 1, della legge 287/91), mentre colui che intende offrire un servizio di bar dovrà munirsi di autorizzazione di tipo B'.

Requisiti. Non è possibile l'iscrizione o la permanenza al Rec per un soggetto che, condannato per reati ostativi all'iscrizione nel registro esercenti il commercio, abbia beneficiato della sospensione condizionale della pena. Via Veneto risponde così (parere n. 547461 del 4 aprile 2003) a un quesito posto dalla Cciaa di Frosinone.

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