Il collocamento pubblico si rinnova
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ItaliaOggi (Lavoro e Previdenza) Numero 014, pag. 51 del 17/1/2003 Daniele Cirioli
Stop a liste e libretto di lavoro. Arriva lo status di disoccupato Ai nastri di partenza la riforma del collocamento. In primo piano le regioni, cui spetta la potestà legislativa, chiamate a dare una nuova regolamentazione alle procedure di collocamento dei lavoratori e alle iniziative di prevenzione della disoccupazione. In soffitta, invece, le liste di collocamento e il libretto di lavoro, sostituiti dal Sil (Sistema informativo lavoro) e dalle schede anagrafica e professionale dei lavoratori. Nuove regole, infine, per le assunzioni: ci sarà una sola comunicazione, contestuale, in caso d'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. Sono queste alcune delle più interessanti novità che entreranno in vigore il 30 gennaio, a seguito della pubblicazione del dlgs n. 297/02, contenente le disposizioni modificative del dlgs n. 181/00, sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio. Ruolo fondamentale alle regioni. È affidato alle regioni e alle province autonome, dunque, il compito di portare definitivamente a compimento la riforma del collocamento. Che, a quanto pare, è indirizzata su un duplice percorso di revisione e razionalizzazione: da un lato, delle procedure di collocamento per un miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro con valorizzazione di strumenti d'informatizzazione; dall'altro, dello status di disoccupazione con nuove misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro nonché di prevenzione di quella giovanile e di quella di lunga durata. Il dlgs n. 297/02 offre alcune definizioni: tra l'altro, sono adolescenti i minori d'età compresa fra i 15 e i 18 anni che non siano più soggetti all'obbligo scolastico; sono giovani, invece, i soggetti di età superiore a 18 anni e fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di lavoro, fino a 29 anni compiuti. Una differenza, inoltre, è effettuata tra disoccupati di lunga durata e inoccupati di lunga durata: i primi sono coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi o da più di sei mesi se trattasi di giovani; i secondi sono coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla ricerca di un'occupazione da più di 12 mesi o da più di sei mesi se si tratta di giovani. Cosa scompare. La riforma del collocamento punta sui sistemi informatizzati; prima di tutto, guarda al Sil come il successore delle liste di collocamento. Infatti, con la riforma vengono soppresse le predette liste di collocamento, sia quelle ordinarie sia speciali, per dare spazio al Sil che sarà alimentato dai dati e dalle informazioni trascritti in due fondamentali documenti di tutti i lavoratori: la scheda anagrafica e la scheda professionale. Per i contenuti e i modelli di tali schede bisognerà attendere un apposito decreto interministeriale (lavoro e innovazione e tecnologie); nell'attesa restano validi i prototipi di modelli già approvati durante l'anno 2001. Insieme alle liste di collocamento, inoltre, va posto definitivamente in soffitta anche il libretto di lavoro. Scompare anche l'obbligo di riserva nelle assunzioni (12%), ma una simile procedura potrà essere introdotta dalle regioni a favore di particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale. Disoccupazione: appuntamento al 28 luglio 2003. Il nuovo collocamento cambia le regole per il riconoscimento dello stato di disoccupazione; per attestare tale status, se non ancora fatto in virtù della previgente disciplina, gli interessati dovranno presentarsi presso il servizio competente entro il 28 luglio 2003 (180 giorni dalla data d'entrata in vigore della riforma). Quanto alla verifica della persistenza dello status di disoccupazione, accanto alle consuete comunicazioni dovute dai datori di lavoro, si opererà con nuove iniziative a favore dei disoccupati che concerneranno soprattutto attività di formazione e di riqualificazione professionale. Le comunicazioni obbligatorie. Il dlgs n. 297/02 riordina anche le regole sulle comunicazioni obbligatorie concernenti i rapporti di lavoro. Prima di tutto viene sancito il principio per cui i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono sempre all'assunzione diretta di tutti i lavoratori, per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro. In caso di instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente o di co.co.co., i datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione contestuale al centro per l'impiego competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia del contratto, della qualifica professionale e del trattamento economico. La comunicazione è valida anche ai fini Inps, Inail e Direzioni del lavoro. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, originariamente a tempo indeterminato, ovvero nei casi in cui la cessazione avvenga in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione, la comunicazione è dovuta entro i cinque giorni successivi. |