Il contributo di mobilità escluso se l'azienda è in crisi
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ItaliaOggi (Lavoro e Previdenza) Numero 096, pag. 35 del 23/4/2003 di Claudia Morelli
Il beneficio dell'esenzione dal pagamento del contributo di mobilità a favore dei dipendenti diventa ampio. Ne potrà godere, infatti, anche l'impresa soggetta alla procedura concorsuale del concordato preventivo con cessione dei beni anche se la procedura di mobilità ha preceduto la sentenza di omologazione del concordato preventivo. Questo perché il potere di disporre la procedura di mobilità spetta anche al commissario giudiziale e non solo al liquidatore, che interviene dopo l'omologazione del tribunale. In questi casi, quindi, l'Inps non può pretendere il pagamento dei contributi. In questo senso deve essere intesa la norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 3 della legge 223/91 anche dopo le modifiche apportate al complesso dell'articolo dal decreto legge 148/93. Modifiche tese, in particolare, ad ammettere il beneficio della cassa integrazione straordinaria anche prima della sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni. A risolvere una annosa questione, piene di implicazione pratiche, è stata la Corte di cassazione che con una recente sentenza a sezioni unite (n. 3597 del marzo scorso) ha spiegato l'interpretazione delle norme superando i due diversi, e opposti, indirizzi giurisprudenziali. In base al primo si è affermato che la modifica legislativa ha inciso solamente sulla cig straordinaria e non sul contributo di mobilità sulla base della considerazione che nel concordato la liquidazione dei beni ha inizio solo dopo la sentenza di omologazione. Inoltre si è giustificata la differente disciplina con le distinte finalità a cui tenderebbero i due benefici previsti dall'ordinamento lavoristico per le imprese in crisi: la cig straordinaria tesa a rendere possibile la ripresa dell'attività produttiva e la salvaguardia del posto di lavoro dei dipendenti; la mobilità, essendo rivolta ad assicurare ai lavoratori che subiscono la risoluzione del rapporto un sostegno economico per il tempo immediatamente successivo al licenziamento. Il secondo indirizzo giurisprudenziale, invece, sottolinea l'estensione degli effetti della modifica legislativa anche al contributo di mobilità per ammettere al beneficio l'impresa che abbia avviato la procedura anche prima della sentenza di omologazione. A sostegno di questa tesi militano due argomenti e cioè l'unicità di presupposti e finalità delle due procedure (cig e mobilità): l'impossibilità a continuare l'attività produttiva e impedire che possa lievitare la massa passiva dell'impresa sottoposta a concordato preventivo con cessione dei beni. Collegamento che la norma di modifica del solo primo comma dell'articolo 3 non avrebbe scalfito. La dottrina ha aderito a questo secondo orientamento, non senza però rilevare l'anomalia secondo la quale il legislatore ha imposto a un organo, o il commissario o il liquidatore, normalmente privo di poteri di gestione dell'impresa, di incidere su di essa prendendo provvedimenti che riguardano i lavoratori tramite la valutazione delle possibilità o meno di ripresa dell'attività produttiva. Ma per la Suprema corte né l'uno né l'altro indirizzo sono nel giusto visto che ´trascurano l'esatto significato che deve essere assegnato alla norma in base alla sua originaria formulazione'. Secondo la quale non solo al liquidatore ma anche al commissario è stato conferito, in via eccezionale, quel potere di gestione dell'attività imprenditoriale qualora la condizione dell'impossibilità di proseguire l'attività imprenditoriale (presupposto per la concessione dei benefici) si sia verificata quando è stato emanato il decreto di ammissione al procedimento concorsuale e non dopo la sentenza di omologazione. |