13/10/2003 ore: 11:17

Il lavoro occasionale trova le regole

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ItaliaOggi (Diritto e Fisco)
Numero
240, pag. 35 del 10/10/2003
di Luciano De Angelis


In G.U. il dlgs attuativo della legge Biagi che distingue le prestazioni accessorie da quelle generiche.

Il lavoro occasionale trova le regole

I compensi annui non potranno superare i 5 mila euro annui

Nessun lavoratore occasionale potrà percepire nel corso dell'anno compensi lordi superiori ai 5 mila euro. I redditi derivanti da attività di lavoro autonomo, non esercitate abitualmente, di cui all'art. 81, lett. l) del Tuir, dopo decenni di dubbi e incertezze trovano da ieri uno specifico limite quantitativo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre scorso (di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro).

Le nuove norme sul lavoro occasionale. Il lavoro occasionale si fa in due. A seguito delle modificazioni apportate dalla riforma Biagi si potranno sostanzialmente distinguere due tipologie di lavoro occasionale. L'una, soggetta a norme particolarmente restrittive sia in un'ottica soggettiva che oggettiva che definiremo ´lavoro occasionale accessorio' con prestazioni complessivamente inferiori a 3 mila euro annui, potrà essere esclusa da qualsiasi ritenuta fiscale, ma dovrà essere assoggettata a contribuzione Inps e a versamenti di premi Inail; l'altra, invece definibile in via residuale ´lavoro occasionale generico', potrà arrivare a compensi massimi annui di 5 mila euro e sarà assoggettata alla normale ritenuta Irpef, ma non sconterà alcun onere previdenziale o assicurativo. Oltre la soglia dei 5 mila euro, le prestazioni occasionali non risultano più configurabili, in quanto il rapporto di lavoro dovrà essere inserito nel novero del lavoro a progetto.

Le prestazioni di lavoro accessorio. Si intendono, per tali, le attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale, non ancora entrati nel mercato del lavoro oppure in procinto di uscirne.

Si tratta, evidentemente, di soggetti marginali, disoccupati da almeno un anno, casalinghe, studenti e pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornati in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro che devono svolgere peraltro solo tipologie di lavori espressamente previsti dall'art. 70 del decreto di attuazione e cioè:

1) piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare a bambini e persone anziane, ammalate o con handicap (sono da escludere, invece evidentemente da tale tipologia i lavori domestici abituali prestati dalle colf);

2) insegnamento privato supplementare;

3) piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

4) realizzazione di manifestazioni sociali, sportive culturali e caritatevoli;

5) collaborazioni con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi o di solidarietà.

Perché le prestazioni svolte da un determinato soggetto rientrino in detta categoria, tuttavia, è necessario che si realizzino al contempo due condizioni: 1) che il prestatore di lavoro, sommando quello effettuato presso tutti i committenti, non realizzi più di 30 giornate di lavoro; 2) che in ogni caso esse non diano luogo a compensi superiori ai 3 mila euro nel corso dell'anno solare.

Questi lavoratori devono comunicare la loro disponibilità all'impiego alle province o agli operatori pubblici e privati accreditati (ai sensi dell'art. 7), e ricevono una tessera magnetica dalla quale si desume la loro condizione.

I soggetti (diversi dalle imprese secondo quanto previsto dalla legge delega , disposizione tuttavia non richiamata nel decreto definitivo) che vorranno utilizzare tali lavoratori dovranno acquistare presso le concessionarie alla riscossione, che dovranno essere individuate entro 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto e quindi entro il prossimo 25 dicembre, dei buoni del valore nominale di 7,5 € . Colui che ha eseguito la prestazione di lavoro accessorio percepirà il proprio compenso all'atto della presentazione del buono alla società concessionaria che, trattenuti 20 centesimi per le proprie spettanze, provvederà a versare 5,8 € al prestatore di lavoro, al versamento contributivo pari a 1 € per ogni buono, alla gestione separata dell'Inps, e al versamento di 0,5 € ai fini previdenziali all'Inail. Da evidenziare, ed è questa la novità più rilevante ai fini fiscali, che su detti emolumenti non sarà effettuata alcuna ritenuta d'imposta e, quindi, detti soggetti non dovranno presumibilmente presentare alcuna dichiarazione.

È da osservare che le restrizioni soggettive richieste ai lavoratori, nonché le limitazioni oggettive ai lavori concretamente espletabili, renderanno a nostro avviso molto limitato il ricorso a tale tipologia di lavoro.

Le prestazioni occasionali generiche. Per la priva volta, nell'ambito di una norma di legge, trova definizione il concetto di rapporto occasionale, seppur incidentalmente nell'ambito di una norma di esclusione. All'art. 61 del decreto di attuazione della legge Biagi, infatti, si dispone che si intendono per prestazioni occasionali ´i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro'. Nel caso in cui i limiti vengano superati, troveranno attuazione le disposizioni in merito ai lavori a progetto.

Da tale definizione derivano una serie di conseguenze, che appare opportuno esplicitare:

1) i lavori occasionali generici possono essere effettuati da chiunque non possegga una partita Iva. Non sono richieste, in questo caso, quelle condizioni di marginalità soggettiva per il prestatore d'opera necessaria ai fini del lavoro occasionale accessorio;

2) le prestazioni possono essere rese anche a favore di imprese e società non sussistendo alcuna limitazione soggettiva in capo al committente;

3) possono riguardare qualsiasi tipo di prestazione non essendone definito in alcun modo il campo di applicazione;

4) i lavori occasionali, rispetto a quelli accessori, possono occupare il lavoratore anche per un periodo superiore a 30 giornate lavorative purché tali prestazioni siano rese per ciascun committente per un periodo non superiore a 30 giorni;

5) possono essere foriere di compensi fino a un massimo di 5 mila euro per anno solare, limite inteso come somma percepita da tutti i committenti;

6) detti compensi non saranno da assoggettare né a Inps né a Inail, mentre resterà dovuta la ritenuta Irpef a titolo d'acconto pari al 20% prevista dall'art. 25 del dpr 600/73.

I compensi in oggetto continueranno a essere dichiarati nei modelli 770 delle imprese committenti, mentre per il percettore a livello dichiarativo continueranno a essere computati, fra i ´redditi diversi' di cui all'art. 81, lettera l) del Tuir quali ´redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere', da inserirsi nel quadro ´L' del modello Unico.

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