25/11/2002 ore: 11:49

Il Parlamento europeo sta esaminando una nuova direttiva comunitaria

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RAPPORTO / LAVORO INTERINALE
lunedi 25 Novembre 2002
pag. 46
le novità

Il Parlamento europeo sta esaminando una nuova direttiva comunitaria



La disciplina del lavoro interinale ha già superato il suo quinto compleanno (è nata con la legge 196 del 1997, nota come "Pacchetto Treu"), ma è ancora lontana dall'essere consolidata. Si profilano all'orizzonte significative novità, visto che anche il Parlamento europeo sta esaminando una proposta di direttiva comunitaria per una disciplina organica del settore. La "filosofia" si basa su principi già contenuti nella disciplina italiana, e prevede l'eliminazione dei vincoli al ricorso al lavoro interinale, in linea con la politica generale europea di rendere quanto più flessibile il mercato del lavoro, ed aumentare così l'occupazione.
Ma se sul fronte comunitario ancora non si è in grado di prevedere i tempi della nuova disciplina, su quello nazionale i tempi della riforma sono più prevedibili, visto che è in dirittura d'arrivo il disegno di legge delega di riforma del mercato del lavoro (è al Senato per la terza ed ultima lettura). Va però detto che la riforma dispiegherà i suoi effetti solo quando verranno pubblicati in Gazzetta ufficiale i decreti legislativi emanati dal governo, attuativi della legge delega.
Per quanto riguarda il lavoro interinale, tre sono le novità importanti (articoli 1 e 4). La prima riguarda la possibilità per le società fornitrici di lavoro interinale di poter svolgere altre attività di mediazione nel mercato del lavoro, come la selezione del personale o il collocamento di lavoratori. E' infatti abrogata la norma che prevedeva lo svolgimento esclusivo di fornitura del lavoro interinale da parte delle società.
Vi sono però anche alcuni aspetti che meritano un'attenta riflessione, come segnala l'avvocato Antonio Pelaggi per Confinterim. Infatti nella proposta di legge si prevede una sorta di liberalizzazione, per cui possono svolgere alcune attività per l'incontro domandaofferta di lavoro anche le associazioni non riconosciute (sindacati, associazioni di categoria) e gli enti no profit (onlus), oltre che le università, le scuole superiori e i consulenti del lavoro.
Questa circostanza potrebbe causare problemi, essendo fornito da operatori privi di adeguata specializzazione. Inoltre, fra le novità del provvedimento vi è la somministrazione di manodopera (o staff leasing), che consiste nell'utilizzazione di personale assunto da una società terza anche a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere, tecnico, organizzativo e produttivo. Lo svolgimento di questa attività è tuttavia riservato solo agli operatori autorizzati.
Infine, il lavoro interinale dovrebbe uscire dalla fase sperimentale nel settore agricolo, prevedendo l'applicazione del regime contributivo dell'agricoltura, invece di quello più gravoso del terziario. E’ la stessa soluzione prevista per il lavoro domestico, per il quale l'articolo 69 della Finanziaria 2001 ha previsto la possibilità di lavoro interinale. Questo articolo ha poi introdotto anche un'altra novità di non poco rilievo per le società di lavoro temporaneo, prevedendo che i crediti vantati nei confronti delle imprese utilizzatrici (relativi alle retribuzione e contribuzioni dei lavoratori temporanei) sono privilegiati come gli altri crediti di lavoro.
(m.d.p.)


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