Il part time non allontana la pensione

Lunedí 26 Maggio 2003
NORME E TRIBUTI |
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Il part time non allontana la pensione
 Previdenza - La trasformazione del rapporto di lavoro non modifica i requisiti temporali, ma riduce in proporzione l'anzianità Giuseppe Rodà
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Che cosa succede sul piano pensionistico se un lavoratore trasforma il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in part time o viceversa? La prima cosa da chiarire è che non avviene nulla per il raggiungimento del diritto alla pensione (esempio: il minimo contributivo di 35 anni per la pensione di anzianità), quindi è come se si fosse lavorato a tempo pieno. Il dato, invece, da evidenziare sta nel meccanismo di riduzione proporzionale del l'anzianità contributiva relativa ai periodi di lavoro a tempo parziale successivi al 6 gennaio 1985 (data di entrata in vigore della legge 863/84): ciò avviene non solo nei casi di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale, e viceversa, ma anche quando (e qui sta la novità che deriva da una sentenza della Corte costituzionale) il rapporto di lavoro part time è sorto ed estinto come tale (circolare Inps n. 158 del 29 luglio 1999). La Corte costituzionale. Vediamo gli effetti derivanti dall'applicazione della sentenza (cosiddetta «interpretativa di rigetto») della Corte costituzionale n. 202 del 24-28 maggio 1999. Con il principio qui sancito si rende più flessibile il mercato del lavoro, mediante l'utilizzazione del part time nato ed estinto come tale che, prima di questa sentenza, non si presentava favorevole dal punto di vista pensionistico. Dopo la pronuncia il discorso è cambiato, in quanto vengono posti sullo stesso piano sul versante pensionistico sia il tempo parziale trasformato in tempo pieno e viceversa (articolo 5, comma 11, legge 863/84) sia quello, appunto, nato ed estinto come tale. Gli esempi di calcolo. La convenienza a percorrere tutta la vita assicurativa con il part time vale nell'ambito della liquidazione delle pensioni mediante il sistema di calcolo "retributivo". Invece, con il sistema di calcolo "contributivo", introdotto dalla legge 335/95 (riforma Dini) la convenienza non esiste più. Il sistema "contributivo" si basa essenzialmente su due elementi: il montante contributivo individuale (accantonamento dei contributi pari, per i lavoratori dipendenti, al 33% della retribuzione imponibile, con una determinata rivalutazione); il coefficiente di trasformazione corrispondente al l'età flessibile da 57 (4,720%) a 65 (6,136%) anni. La pensione contributiva si ottiene, quindi, moltiplicando il montante contributivo individuale (per il part time il 33% della retribuzione, una percentuale notevolmente inferiore a quella del full time) per il coefficiente di trasformazione. La forma scritta. I nuovi criteri per i part time nati ed estinti come tali si applicano alle domande di pensione pendenti, da liquidare con il sistema "retributivo", e a quelle che verranno presentate successivamente. L'Inps sottolinea che, su richiesta degli interessati, dovranno essere riliquidate anche le pensioni definite in passato nei limiti della prescrizione decennale. Un'avvertenza: l'assenza della forma scritta del part time determina l'inapplicabilità del regime legale definito dall'articolo 5 della legge 863/1984. La Corte costituzionale, con sentenza 210/92, ha stabilito infatti che la forma scritta è requisito essenziale del contratto a tempo parziale. La riduzione proporzionale dell'anzianità contributiva. Per comprendere la portata dei nuovi criteri è necessario spiegare il meccanismo di computo proporzionale del l'anzianità contributiva (il 2% per ogni anno di contributi con il massimo dell'80% con 40 anni di contributi, oppure percentuali inferiori per scaglioni retributivi eccedenti il tetto pensionabile) che ora vale anche per i part time nati ed estinti come tali. La riduzione proporzionale dei contributi non si verifica, come detto, per il raggiungimento del diritto ma per la determinazione della misura della pensione. Ecco come operare: - determinare il numero delle ore retribuite in ciascun anno solare per lavoro a tempo parziale (nell'anno di decorrenza della pensione o del supplemento di pensione il computo proporzionale va effettuato limitatamente ai periodi di lavoro part time compresi tra l'inizio dell'anno solare considerato e la data di decorrenza della prestazione); - dividere il numero delle ore retribuite in ciascun anno solare per lavoro a tempo parziale per il numero delle ore che costituiscono l'orario ordinario settimanale previsto dal contratto di lavoro per i lavoratori a tempo pieno; - la somma dei quozienti (eventualmente arrotondati al l'unità superiore) risultanti dalle singole divisioni rappresenta il numero delle settimane di contribuzione attribuibili per i periodi di lavoro a tempo parziale. In caso di part time orizzontale o verticale (si veda la scheda sotto) il numero delle settimane utili per la misura della pensione potrà coincidere con quelle delle settimane retribuite per lavoro a tempo parziale.
PAGINA A CURA DI GIUSEPPE RODA'
Le conseguenze del contratto Gli effetti del tempo parziale
Y Nessun effetto per il raggiungimento del diritto alla pensione (ad esempio per il minimo contributivo dei 35 anni per la pensione di anzianità). In altri termini, a questo fine, un anno di part time a 20 ore settimanali rispetto alle 40 ore settimanali del full time si considera intero (52 contributi settimanali e non 26). Y Riduzione proporzionale per l’anzianità contributiva (il 2% per ogni anno di contributi con il massimo dell’80% con 40 anni di contributi, percentuali inferiori per gli scaglioni di retribuzione eccedenti il tetto pensionabile). Così, proseguendo nell’esempio, per ogni anno di contributi si avrà l’1 per cento anziché il 2 per cento. Y Nessuna riduzione per quanto riguarda la determinazione della retribuzione annua media pensionabile, ricavabile sulla base degli ultimi cinque anni per la quota "A" della pensione (contributi maturati fino al 31 dicembre 1992) e degli ultimi dieci anni per la quota "B" (contributi maturati dal 1º gennaio 1993 fino al mese precedente la decorrenza della pensione). Il motivo per cui non c’è danno economico è semplice: i cinque anni della quota "A" diventano di\eci anni di retribuzione e i dieci anni della quota "B" diventano 20 anni di retribuzione. Si possono, quindi, verificare dei casi nei quali sotto questo profilo (retribuzione annua media pensionabile) ci sia maggior guadagno rispetto alla contribuzione tutta a full time.
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La scelta Alcuni esempi pratici di part time
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Y Orizzontale. Lavoro svolto per tutti i giorni della settimana per un numero di ore ridotto rispetto all’orario contrattuale del rapporto a full time Y Verticale. Lavoro prestato limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana (esempio: lunedì, martedì e mercoledì), del mese (esempio: i primi dieci giorni del mese) o dell’anno (esempio: da gennaio a maggio dell’anno) Y Misto. Una combinazione derivante dalla previsione contrat-tuale delle due modalità indicate nel part time orizzontale e in quello verticale
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