6/2/2003 ore: 11:49

Il part time scommette sulla flessibilità

Contenuti associati

          Giovedí 06 Febbraio 2003

          SPECIALE
          LA RIFORMA DEL LAVORO


          Il part time scommette sulla flessibilità

          Nuove regole per un part-time più flessibile. Il decreto legislativo 61/2002 sulla riforma a tempo parziale non è nato sotto una buona stella. Fin dall'inizio, infatti, sono state numerose le riserve delle aziende e delle associazioni di categoria per gli eccessivi vincoli e rigidità contenute nel provvedimento. Il timore, in parte confermato dai fatti, era che la gestione dei lavoratori part-time fosse, in conclusione, più rigida dei lavoratori full time, al punto da renderne, in alcune situazioni, non conveniente l'utilizzo. Forse ne era consapevole anche il legislatore dal momento che nell'articolo 12 del decreto legislativo fu prevista una verifica degli effetti dello stesso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2000. La verifica, tradotta con il decreto legislativo 100/2001, portò alcune piccole modifiche che tuttavia sono considerate ancora insufficienti a caratterizzare il contratto a tempo parziale come tipologia contrattuale «idonea a favorire l'incremento del tasso di occupazione». Un altro obiettivo indicato nella legge delega è quello di realizzare, attraverso il contratto un incremento del tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori con età superiore a 55 anni, al mercato del lavoro. Per il raggiungimento di questi obiettivi, vengono indicati i seguenti aspetti su cui intervenire con i futuri decreti legislativi.
          Prestazioni di lavoro supplementare. Attualmente l'articolo 3 del Dlgs prevede che le prestazioni di lavoro supplementare sono ammesse nel rispetto dei limiti giornalieri e annui e delle causali stabilite dai contratti collettivi e che, in assenza di tali previsioni, le prestazioni sono ammesse in misura non superiore al 10% dell'orario medio mensile concordato. L'indicazione del legislatore delegato è che il lavoro supplementare debba essere ulteriormente liberalizzato soprattutto nel caso di part-time orizzontale riconoscendo il giusto peso al consenso del lavoratore. Considerato cioè che i limiti sono posti a tutela del lavoratore, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e d'accordo all'effettuazione delle prestazioni di lavoro supplementare, ulteriori vincoli non avrebbero senso, soprattutto se il contratto non li prevede. Clausole elastiche. Una delle novità più rilevanti contenute nel decreto legislativo 61/2000 è stata la previsione delle clausole di elasticità. Precedentemente il datore di lavoro non poteva assolutamente modificare in modo unilaterale la collocazione temporale della prestazione lavorativa. Con la riforma fu previsto la possibilità di stipulare un "patto" tra le parti in base al quale, a fronte di una maggiorazione economica, il datore di lavoro può modificare la collocazione dell'orario di lavoro a fronte di specifiche esigenze aziendali e a condizione che il contratto sia a tempo indeterminato oppure determinato ma per ragioni sostitutive. Anche questi accordi devono essere effettuati all'interno dei limiti stabiliti dai contratti collettivi. Nella legge delega ci si propone di liberalizzare ulteriormente questo modo di svolgere la prestazione part-time e anche in questa occasione dando la giusta rilevanza al consenso e quindi alla disponibilità del lavoratore, facendo comunque salvo il suo diritto a un trattamento economico migliorativo. Inoltre ci si propone di generalizzare tale possibilità eliminando il divieto di stipulare gli accordi ai lavoratori a tempo indeterminato. Estensione al settore agricolo. Attualmente l'articolo 7 del decreto legislativo stabilisce che le modalità di applicazione del lavoro a tempo parziale nel settore agricolo sono stabilite dai relativi contratti collettivi. La legge delega prevede invece che la disciplina debba essere integralmente applicabile anche a tale settore.
          Incentivi. Sia pure con una formulazione non molto chiara, il legislatore si propone di incentivare la trasformazione di contratti di lavoro a tempo pieno di lavoratori anziani in contratti a tempo parziale, in modo da favorire l'assunzione, sempre a tempo parziale di lavoratori giovani. Gli incentivi potranno essere anche di tipo previdenziale.
          Computo dei lavoratori part-time. Ultimo obiettivo è quello di affermare la computabilità pro rata temporis in proporzione dell'orario svolto dal lavoratore a tempo parziale in relazione a tutte le norme legislative e clausole contrattuali a loro volta collegate alla dimensione aziendale intesa come numero dei dipendenti occupati in ogni unità produttiva. Tale computo è attualmente regolamentato dall'articolo 6 del decreto legislativo 61/2000 il quale stabilisce che i lavoratori part-time sono computati in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno
          NEVIO BIANCHI
          BARBARA MASSARA

Close menu