9/9/2002 ore: 9:42

Il premio d'anzianità nel calcolo del Tfr

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          NORME E TRIBUTI
          sabato 7 settembre 2002

          Il premio d'anzianità nel calcolo del Tfr

          La Cassazione traccia le regole sulla retribuzione

          An.Cr.

          ROMA - Il premio aziendale di anzianità entra nel calcolo del Tfr. È quanto stabilisce la corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza 11607 del 2002. La controversia sulla quale è intervenuta la Corte aveva come oggetto la richiesta di un lavoratore di vedere calcolato nel proprio trattamento di fine rapporto i premi di anzianità che aveva percepito al compimento del venticinquesimo e del trentesimo anno di servizio ininterrotto in fabbrica. I giudici di merito hanno riconosciuto all'emolumento natura retributiva ed avevano condannato la società a pagare il differenziale richiesto dall'ex dipendente, oltre a rivalutazione e interessi. Il premio era assoggettato a una precisa regolamentazione aziendale che ne commisurava l'entità a una mensilità di retribuzione. Inoltre l'ammontare veniva assoggettato a Irpef e a contribuzione. Data questa ricostruzione della situazione i giudici del tribunale di Torino avevano affermato che il premio andava integralmente inserito nel Tfr. A tale importo veniva dunque riconosciuta natura retributiva, visto che ormai si era affermato come uso aziendale, rivolto non specificamente a un singolo dipendente e con modalità di erogazione stabilizzate. Anche la Cassazione è pervenuta alle stesse conclusioni dei giudici di merito, per cui la prassi del datore di lavoro, sorta come concessione di erogazioni liberali ai dipendenti, si era ormai cristallizzata in una sorta di voce retributiva, estesa «indiscriminatamente e ininterrottamente a tutti i dipendenti, o a una categoria di essi, in base a criteri omogenei e obiettivi, conformi... allo stipendio mensile percepito». La sentenza ricorda che secondo gli insegnamenti prevalenti della giurisprudenza la corresponsione di un compenso durante il corso del rapporto di lavoro è sufficiente a farlo considerare un elemento della retribuzione. Si tratta di una tesi ripetuta con inflessibile continuità da parte della Cassazione nelle sentenze a carattere tributario (anche prima che fosse istituita la quinta sezione civile della Corte). Viene così nuovamente ribadito il concetto di onnicomprensività della retribuzione rilevante ai fini del Tfr, applicandolo al caso del premio di anzianità. Tra i precedenti giurisprudenziali citati dalla sentenza ci sono una pronuncia delle Sezioni unite (la 3134 del 2000) per la quale un uso spontaneo, se ripetuto finisce per costituire un uso aziendale. E quindi una liberalità non è più tale se ripetuta, con la conseguenza che si pagano tasse e ci si calcola il Tfr.

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