18/5/2004 ore: 11:19

Il risarcimento da mobbing si fonda sul contratto di lavoro

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        del lunedì
        sezione: DIRITTO & SENTENZE

        data: 2004-05-17 - pag: 26
        autore: FRANCO TOFFOLETTO

        Cassazione Civile • Decisione per l’indennizzo
        Il risarcimento da mobbing si fonda sul contratto di lavoro
        L’azione di risarcimento del danno da mobbing ha natura contrattuale perché discende dalla violazione da parte del datore di obblighi che trovano la loro fonte direttamente nel contratto di lavoro. Questo il principio pronunciato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (4 maggio 2004, n. 8438, di prossima pubblicazione su «Guida al diritto») nella controversia relativa ad un rapporto di lavoro pubblico, dove la scelta tra la natura contrattuale o extracontrattuale del risarcimento del danno da mobbing ha estrema rilevanza ai fini della determinazione del giudice che ha giurisdizione per la cognizione della causa.

        Infatti, qualora si tratti di azione contrattuale, la cognizione della domanda di risarcimento del danno rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, purché comunque la controversia abbia per oggetto una questione relativa a un periodo antecedente al 30 giugno 1998, cioè prima della data a partire dalla quale il decreto legislativo 80/98 ha devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Diversamente, qualora si tratti di azione extracontrattuale, la giurisdizione apparterrebbe al giudice ordinario. Considerata di natura contrattuale, pertanto, come stabilito nella sentenza in esame, l’azione di risarcimento del danno da mobbing nei confronti di un datore di lavoro pubblico deve essere esperita davanti al giudice amministrativo.

        Dopo anni di contrasto giurisprudenziale circa la natura contrattuale o extracontrattuale del risarcimento del danno da mobbing, la Corte di cassazione, quindi, condivide l’orientamento di quella parte di giurisprudenza che sostiene che il danno da mobbing abbia natura contrattuale. Molto interessante è la motivazione di questa scelta. La Suprema Corte inizialmente indaga sull’utilizzo del termine mobbing per indicare «pratiche vessatorie, poste in essere da uno o più soggetti diversi per danneggiare in modo sistematico un lavoratore nel suo ambiente di lavoro» e conclude affermando che tali comportamenti altro non sono se non violazioni di specifici obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro, rappresentando dei tipici atti di esercizio del potere datoriale posti in essere in violazione del principio di protezione delle condizioni di lavoro oltre che della tutela della professionalità prevista dall’articolo 2103 del Codice civile.

        Quanto, poi, alla determinazione del momento in cui tali eventi lesivi devono considerarsi verificati, la sentenza, ricordando un precedente del 2000, precisa che se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto (con natura di provvedimento o negoziale) deve farsi riferimento al momento della sua emanazione; altrimenti, se la pretesa deriva da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso. A tal fine, a dire della Corte, ciò che rileva nel mobbing «non è il danno, ma il rapporto eziologico tra questo e il comportamento contra ius dell’agente» indipendentemente dal fatto che tali comportamenti o i loro effetti si protraggano nel tempo.

        Si segnala, peraltro, che tale sentenza viene pubblicata in un periodo di grande e diffuso interesse per il fenomeno del mobbing. Basta pensare alla circolare Inail n. 71 del 17 dicembre 2003 che ha espressamente fatto rientrare nel rischio coperto dall’assicurazione tutte le situazioni di costrittività organizzativa sul lavoro (tra cui lo svuotamento di mansioni, la mancata assegnazione di strumenti di lavoro e la marginalizzazione dell’attività lavorativa).
        I riferimenti
        • I precedenti. In tema di mobbing sono numerose le sentenze che si sono succedute nel tempo. A partire dalla Corte costituzionale che è intervenuta con almeno due pronunce: la n. 113 del 6 aprile 2004 e la n. 359 del 19 dicembre 2003. Per quanto riguarda la Cassazione, meritano di essere segnalate almeno le sentenze delle Sezioni civili 20 giugno 2003, n. 9908; 2 gennaio 2002, n. 10; 7 luglio 2001, n. 9228; 16 giugno 2001, n. 8173; 2 maggio 2000, n. 5491. E sul fronte penale, 24 gennaio 2003, n. 3779; 14 febbraio 2002, n. 6010. Nel merito: tribunale di Pinerolo, 6 febbraio 2003 e 2 aprile 2004; tribunale di Milano 20 maggio 2000, 4 maggio 2001, 30 settembre 2002, 31 luglio 2003; tribunale di Pisa, 7 ottobre 2001; tribunale di Torino, 16 novembre 1999 e 10 agosto 2001.
        • La fattispecie. La giurisprudenza ha generalmente ricondotto il mobbing alla previsione dell’articolo 2087 del Codice civile che, nell’ambito della tutela delle condizioni di lavoro, contiene la disposizione secondo cui «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
        • La legislazione . Nel nostro ordinamento non esiste una definizione normativa e unitaria del mobbing. Soprattutto nel corso delle ultime due legislature in Parlamento sono stati presentati vari disegni di legge, tutti senza esito. Le Regioni hanno tentato di battere sul tempo lo Stato presentando discipline proprie. La Consulta (n. 359/2003) ha però accolto un ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri che rivendicava la competenza esclusiva sull’ordinamento civile e l’amministrazione bocciando la legge n. 16/2002 della regione Lazio.

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