19/4/2001 ore: 8:44

Il Tfr aggiorna il conto

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Giovedì 19 aprile 2001 Norme e Tributi
    Fissato il coefficiente di marzo per la rivalutazione delle indennità di fine rapporto

    Il Tfr aggiorna il conto
    Il calcolo dell’incremento mensile sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo
    a cura di Nevio Bianchi
    Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo compreso tra il 15 marzo 2001 e il 14 aprile 2001, occorre rivalutare la quota accantonata al 31 dicembre 2000 dell’ 1,036376.
    Secondo quanto stabilito dall’articolo 2120 del Codice civile, infatti il trattamento di fine rapporto accantonato alla fine di ogni anno deve essere rivalutato sommando due tassi:
    il primo è il 75% dell’aumento del costo della vita per gli operai e gli impiegati, accertato dall’Istituto centrale di statistica (Istat) rispetto al mese di dicembre 2000;
    il secondo è un tasso fisso, pari, su base annua, all’1,50 per cento.
    Per il mese di marzo 2001, l’indice dei prezzi al consumo comunicato dall’Istat, è pari a 114,4, con una differenza in percentuale rispetto a dicembre 2000 pari a 1,0%; il 75% di questo aumento è pari a 0,661376, al quale vanno sommati tre dodicesimi del tasso fisso (1,5), cioè 0,375.
    Sommando i due importi si ottiene il coefficiente di rivalutazione (0,661376670+0,375) riportato nella colonna H della tabella. In caso di corresponsione di un’anticipazione del trattamento di fine rapporto, il tasso di rivalutazione si applica sull’intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l’erogazione viene effettuata. Per la restante parte dell’anno si applica, invece, solo sulla quota al netto dell’anticipazione, quella cioè che resta a disposizione del datore di lavoro. Analogamente non è soggetto a rivalutazione l’importo del Tfr maturato dai lavoratori che hanno aderito ai Fondi previdenza complementare e che, ai sensi dell’articolo 8 del Dlgs 128/93, viene trasferito annualmente allo stesso Fondo, in tutto o in parte, a seconda se l’attività lavorativa del dipendente è iniziata dopo o prima del 28 aprile 1993.
    Dal 1º gennaio 2000, in occasione della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto, le aziende che anno versato negli anni 1997 e 1998 l’acconto d’imposta ai sensi della legge 662/96, possono recuperare le somme versate in misura pari al 9,78 del Tfr liquidato. Se, tuttavia il rapporto tra anticipo versato e accantonamento Tfr al 1º gennaio 2000 è superiore al 9,78% si recupererà una quota pari alla percentuale che si ottiene in base a tale rapporto.
    Giovedì 19 Aprile 2001
 

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