Immigrati: per il requisito dell'alloggio è sufficiente anche l'ospitalità

Mercoledí 15 Gennaio 2003
NORME E TRIBUTI |
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IMMIGRATI Per il requisito dell'alloggio è sufficiente anche l'ospitalità MARCO NOCI
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Il requisito della disponibilità dell'alloggio per il familiare straniero è soddisfatto anche dalla mera ospitalità. In tal senso la Corte d'Appello di Firenze ha stabilito che l'espressione «disponibilità dell'alloggio», prevista dall'articolo 29 comma terzo lettera a) del Testo unico sull'immigrazione e relativa al ricongiungimento familiare, deve essere interpretata nel senso più favorevole allo straniero. Quest'ultimo non dovrà, pertanto, essere necessariamente in possesso di un contratto di locazione per ottenere il nulla osta essendo sufficiente anche una mera dichiarazione di ospitalità rilasciata da terzi. La Corte d'Appello è stata chiamata a decidere sul reclamo proposto da una cittadina cinese avverso il decreto con cui il Tribunale aveva rigettato il ricorso contro il provvedimento della Questura di diniego al nulla osta al ricongiungimento familiare. La tesi della Questura, accolta dal Giudice di primo grado, si basava sull'interpretazione restrittiva del significato di disponibilità alloggiativa identificandolo unicamente con la titolarità, da parte del richiedente il ricongiungimento, di un diritto reale (locazione, comodato, ossia una situazione giuridicamente protetta) su un alloggio. Il cittadino straniero affermava invece che quell'espressione dovesse essere intesa nel senso più ampio, ossia comprendente anche la mera ospitalità concessa a titolo di cortesia da terzi. I giudici d'appello hanno accolto le ragioni della difesa dello straniero ritenendo che «la estrema genericità e ampiezza di tale espressione (leggasi: disponibilità di alloggio), in mancanza di notazioni ed incisi specifici in senso contrario che impongano un'interpretazione restrittiva della stessa, non possa che legittimare l'interpretazione più ampia sostenuta da parte reclamante». In sostanza con «il lato termine disponibilità - proseguono i giudici del reclamo - si deve infatti ragionevolmente intendere che il legislatore abbia voluto riferirsi ad ogni ipotesi di disponibilità, sia essa di fatto o di diritto ed a qualunque titolo, di un alloggio e, quindi, anche a quella disponibilità che sia frutto di un rapporto di ospitalità». Il decreto della Corte d'Appello di Firenze ha inoltre stabilito che gli elementi da considerare per delimitare la corretta definizione di «disponibilità alloggiativa» sono, oltre che di carattere negativo, ossia la mancata indicazione del legislatore di elementi ostativi a un'interpretazione estensiva, anche di carattere positivo, ossia quanto previsto dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione posti a salvaguardia del diritto all'unità familiare considerato peraltro, nel caso di specie, prevalente sul principio dell'ordine e della sicurezza pubblica. |
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