5/9/2002 ore: 11:46

Immigrazione: sei passaggi per le assunzioni del futuro

Contenuti associati



          NORME E TRIBUTI
          IMMIGRAZIONE
          Giovedì 5 settembre 2002


          Sei passaggi per le assunzioni del futuro

          Le indicazioni della «Bossi-Fini» per l'ingaggio di lavoratori extracomunitari che non hanno i presupposti per accedere alla sanatoria

          Nevio Bianchi

          Barbara Massara

          Al di là della sanatoria, nella legge 189/2002 vengono date indicazioni precise sulle assunzioni generiche di extracomunitari. Così la legge - in vigore dal prossimo 10 settembre - risponde anche, ad esempio, a molti lettori che si pongono il problema di come procedere a nuove assunzioni di lavoratori extracomunitari nel caso in cui, successivamente alla regolarizzazione, il lavoratore decida di dimettersi. Ci si chiede cioè se occorre ripercorrere tutte le tappe e gli adempimenti di questi giorni. In realtà questo non sarà più possibile perché la regolarizzazione è un fatto eccezionale e contingente. È infatti subordinata all'esistenza di requisiti del lavoratore (presente in Italia in modo irregolare ma svolgente un rapporto di lavoro con il datore di lavoro che lo regolarizza negli ultimi tre mesi) ed è limitata nel tempo (si conclude tutto il 10 novembre 2002). Gli extracomunitari clandestini non in possesso dei suddetti requisiti e quindi non regolarizzati non potranno lavorare legalmente in Italia. Si potranno stipulare regolari rapporti di lavoro solo con i lavoratori extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro oppure procedere all'assunzione di cittadini extracomunitari non presenti in Italia, osservando una serie di adempimenti che sono stati introdotti dall'articolo 18 della legge Bossi-Fini (la 189 del 2002):
          • richiesta nominativa di nulla osta al lavoro: la richiesta dovrà essere presentata allo sportello unico per l'immigrazione, istituito presso la Prefettura - Utg (Ufficio territoriale del Governo) della provincia di residenza ovvero della sede legale del datore, ovvero se diversa, del luogo in cui si svolge la prestazione. La richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione relativa alle modalità di alloggio del lavoratore, dalla proposta del contratto di soggiorno comprensiva dell'impegno al pagamento delle spese per il rientro nel Paese di origine e dall'impegno a comunicare ogni variazione relativa al rapporto di lavoro. Tale ultimo adempimento è stato introdotto dalla legge di riforma del Testo unico sull'immigrazione, e la sua violazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro;
          • verifica da parte del Centro per l'impiego che non sussistano lavoratori italiani o comunitari disponibili: lo sportello polifunzionale deve informare il Centro per l'impiego della richiesta pervenutagli, affinché quest'ultimo provveda a diffondere via Internet la relativa offerta di lavoro. Il Centro per l'impiego, decorsi 20 giorni, dovrà trasmettere all'Utg le domande di lavoratori italiani o comunitari acquisite ovvero la certificazione negativa con cui attesta di non aver ricevuto alcuna domanda. L'assenza di riscontro da parte del Centro per l'impiego consente all'Utg di procedere con il rilascio.
          • rilascio da parte dello sportello unico del nulla osta: il nulla osta sarà rilasciato dallo sportello, sentito il questore e nel rispetto dei limiti delle quote di ingresso, entro il termine massimo di 40 giorni dalla data di presentazione della richiesta e trasmesso agli uffici consolari italiani presso lo stato di origine o residenza del lavoratore. Unitamente al nulla osta il datore di lavoro potrà richiedere che venga trasmesso al consolato anche il codice fiscale del cittadino extracomunitario. Il nulla osta dovrà quindi essere utilizzato dal datore ai fini dell'assunzione nel termine massimo di 6 mesi dalla data di rilascio;
          • rilascio del visto d'ingresso: gli uffici consolari italiani presso il Paese di origine o residenza del lavoratore, una volta ricevuto il nulla osta e l'altra documentazione, rilasceranno il visto d'ingresso;
          • sottoscrizione del contratto di soggiorno: entro il termine massimo di otto giorni dall'ingresso in Italia il lavoratore dovrà recarsi presso lo sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno. Si ricorda che, ai sensi del nuovo articolo 5-bis del Dpr 286/98, il contratto per essere valido dovrà espressamente indicare la garanzia da parte del datore della disponibilità dell'alloggio per il lavoratore, nonché l'impegno a sostenere l'onere economico delle spese di rimpatrio dello stesso;
          • rilascio del permesso di soggiorno: l'articolo 5 del Testo unico, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 189/2002, prevede infine che lo sportello per l'immigrazione, una volta stipulato il contratto di soggiorno, rilasci al lavoratore il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Tale permesso avrà la durata del contratto di soggiorno e comunque non potrà essere superiore a due anni, nel caso di rapporto a tempo indeterminato, un anno in caso di rapporto a termine e 9 mesi complessivi nel caso di lavoro stagionale. Sarà lo stesso sportello unico a provvedere a comunicare l'assunzione agli uffici consolari e al centro per l'impiego. Nelle more dell'attesa del regolamento che dovrà definire le modalità di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione e che dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione della legge 189/2002, le funzioni attribuite allo sportello unico continueranno a essere svolte dalla Direzione provinciale del Lavoro.

Close menu