Imprese pulizia, luce sugli organici
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Per il ministero del Lavoro i licenziamenti collegati agli appalti non sono collettivi
 Imprese pulizia, luce sugli organici Giuseppe Maccarone
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I licenziamenti collegati alla cessazione degli appalti nelle imprese di pulizia sono "individuali plurimi" e non collettivi. Questa l'opinione del ministero del Lavoro resa nota con la circolare 5/26514/7APT/2001. Il dicastero di via Flavia rispondendo a un quesito ha confermato le proprie tesi espresse in precedenza. Secondo il ministero, ai casi di risoluzione dei rapporti di lavoro conseguenti al subentro di un altro datore di lavoro nel contratto d'appalto non può trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 24 della legge 223/91. Questo anche quando i licenziamenti rientrano nei limiti numerici previsti dalla legge. Il provvedimento dispone infatti che la regolamentazione sui licenziamenti collettivi si applica «alle imprese che occupano più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambiente, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione». Per il ministero del Lavoro la perdita di un appalto di servizi, anche se determina una flessione dell'attività aziendale, non può essere identificata come una situazione temporanea di mercato dalla quale possono dipendere sospensioni del lavoro o "riduzioni" delle prestazioni lavorative nè tanto meno può configurarsi come una ristrutturazione, rorganizzazione, conversione induatriale o una crisi aziendale. Si deve anche tener conto, sempre secondo il ministero, del fatto che la perdita di un appalto non è indice di riduzione stabile di attività in quanto è probabile - e tipico - che a questa possa seguire l'aggiudicazione di un altro appalto, forse anche di maggior rilievo. Una riflessione, quest'ultima, che pone l'accento sulla fisiologicità della successione degli appalti nel settore delle pulizie, così come in altri settori di servizi. Il licenziamento collettivo è caratterizzato dalla necessità di ridimensionamento del numero dei lavoratori stabilmente occupati e dal nesso di casualità tra il ridimensionamento e i licenziamenti stessi i quali inizialmente sono determinati quantitativamente e poi individualmente mediante l'applicazione dei criteri di scelta. Il licenziamento individuale plurimo è invece un licenziamento per giustificato motivo oggettivo che investe un insieme di lavoratori, postula una revisione dell'oranizzazione dell'azienda che determina la soppressione di posti di lavoro e il conseguente licenziamento dei lavoratori che li occupano, a meno che non sia possibile un loro diverso impiego nell'ambito dell'impresa. Va anche detto che il licenziamento collettivo implica una non transitoria riduzione dell'attività svolta che obbliga il datore di lavoro a estromettere dall'azienda i lavoratori in esubero. Il licenziamento plurimo individuale si fonda sulla necessità di trasformare o riorganizzare l'azienda per ragioni collegate all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento di essa. In questo caso non vi è la necessità di individuare i lavoratori da licenziare mediante i criteri di selezione in quanto la scelta dovrà obbligatoriamente cadere sui lavoratori che svolgono le mansioni collegate ai motivi che generano l'esigenza di far ricorso ai licenziamenti. Il ministero del Lavoro rileva infine l'inapplicabilità della procedura prevista per i licenziamenti collettivi dalla legge 223/91 in quanto i termini per essa stabiliti sono incompatibili con il dinamico succedersi delle imprese nei contratti di appalto i cui tempi ristretti genererebbero un accavallarsi delle procedure. Giuseppe Maccarone Martedí 05 Giugno 2001
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