28/5/2001 ore: 9:21

In cooperativa i soci hanno più poteri

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Il Sole 24 ORE.com




    La nuova legge
    Il rapporto di lavoro (subordinato ma anche autonomo e di collaborazione) è ora distinto da quello associativo

    In cooperativa i soci hanno più poteri
    A chi presta attività viene riconosciuto un ruolo attivo nella gestione, dalla formazione degli organi direttivi al rischio d’impresa
    Pagina a cura di
    Franco Colombo
    Giuseppe Sagone
    Rivoluzione in vista per i soci di cooperativa. Ha esordito all’inizio di maggio la riforma varata con la legge n.142 del 3 aprile 2001, sulla revisione della legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile e in vigore dall’8 maggio 2001. Si tratta di un complesso di norme attese da tempo, ma che hanno suscitato notevoli polemiche nel mondo della cooperazione a causa delle differenti interpretazioni sinora date sulla figura del socio-lavoratore.
    Il testo della legge è composto di tre parti: la prima riguarda le caratteristiche del socio-lavoratore e in particolare il trattamento economico e previdenziale; la seconda concerne il Regolamento che tutte le cooperative di produzione e lavoro (e non solo) dovranno approvare obbligatoriamente nei prossimi mesi, mentre la terza e ultima interviene sulla vigilanza in materia di cooperazione, che potrà comportare, fra l’altro, la cessazione dell’obbligo del collegio sindacale in cooperativa. Vediamo di seguito le principali novità.
    Si amplia la platea di destinatari. L’articolo 1 della nuova legge non fa più riferimento alla sezione del Registro prefettizio (peraltro destinato a essere sostituito) in cui la cooperativa è iscritta, ma «alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio». La platea dei potenziali destinatari è, quindi, molto ampia e può comprendere anche cooperative "miste" nelle quali sia presente una componente di soci-lavoratori.
    Va poi sottolineato che, contrariamente a interpretazioni "arbitrarie" di alcuni Uffici del lavoro, la nuova normativa non esclude la possibilità che coesistano diverse tipologie di soci cooperatori nella medesima cooperativa. Per cui, a esempio, sarà sempre possibile avere in cooperativa oltre ai soci lavoratori anche soci sovventori, i quali non partecipano direttamente all’attività lavorativa ma apportano prevalentemente capitale. Ma non solo. Potranno essere inseriti oltre ai soci lavoratori, aventi le specifiche qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell’attività principale della cooperativa, anche un certo numero necessario di soci operanti nel settore amministrativo.
    Il comma 2 contiene una definizione del socio lavoratore a cui viene riconosciuto anche un ruolo attivo nella gestione della cooperativa: potrà infatti partecipare alla formazione degli organi sociali e alla struttura di direzione, conduzione e rischio dell’impresa.
    Il rapporto di lavoro e quello associativo. Il comma 3 dell’articolo 1, infine, propone un altro punto centrale della nuova normativa e cioè che il rapporto associativo e quello di lavoro sono distinti. Per cui il rapporto di lavoro, ulteriore e distinto rispetto a quello associativo, può avvenire in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, comprese le collaborazioni coordinate e continuative non occasionali. Si tratta di una novità importante: finora, infatti, il socio-lavoratore di una cooperativa di produzione e lavoro era assimilato, ai fini previdenziali, a un lavoratore dipendente. D’ora in avanti sarà possibile, invece, avere in cooperativa soci con un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione con esclusione del socio con lavoro occasionale. In linea generale, è possibile prevedere un notevole ampliamento delle possibilità di promozione cooperativa.
    Il regolamento interno (si veda l’articolo qui sotto), definirà la tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.
    Le soluzioni. Questa formulazione della norma lascia aperte diverse soluzioni.
    Infatti, il regolamento interno dovrà definire:
    quali tipi di rapporti di lavoro si possono instaurare tra la cooperativa e il socio (soltanto di tipo subordinato, o autonomo, ecc. oppure di tutti i tipi);
    se il socio ammesso ha la facoltà di scegliere il tipo di rapporto, all’interno di quelli ammessi, o se la cooperativa può opporre una condizione sul tipo di rapporto da instaurare;
    quali vincoli ha il socio nel passaggio da un tipo di rapporto all’altro.
    Lunedì 28 Maggio 2001
 

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