16/1/2001 ore: 10:19

Inail: Il premio pagato autorizza la rendita

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Martedì 16 Gennaio 2001
norme e tributi
Prestazione garantita a condizione che la rata annuale sia stata effettivamente corrisposta.

Il premio pagato autorizza la rendita

È espressamente escluso il principio dell’automaticità delle prestazioni che vige, invece, per i lavoratori subordinati. Ciò vuol dire che sono esclusi dalle prestazioni i soggetti non in regola con gli obblighi di versamento e di iscrizione che avranno, pertanto, diritto alla rendita solo per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data di regolarizzazione.

Non tutti gli infortuni, comunque, danno diritto alla rendita, ma solo quelli avvenuti nell’abitazione o nelle sue pertinenze (ivi comprese le parti comuni condominiali), a seguito di una causa violenta o virulenta che comporti un’inabilità al lavoro permanente, pari o superiore al 33 per cento. In questo caso spetta all’assicurato la corresponsione di una rendita vitalizia, liquidata sulla base della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industriale, di cui all’articolo 116 del Testo unico sugli infortuni, Dpr 1124/65.

La rendita spetta a decorrere dal primo giorno successivo a quello di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta che, nella fattispecie, non è risarcito. La rendita non è automatica, ma è liquidata su domanda dell’assicurato che deve indicare:

la data, il luogo, la causa e le circostanze dell’infortunio;

di essere assicurato per l’anno nel quale è avvenuto l’infortunio;

che al momento dello stesso sussistevano i requisiti per l'assicurazione;

la data di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta;

gli esiti della lesione, l’esistenza di eventuali preesistenze, la previsione di postumi invalidanti permanenti pari o superiori al 33 per cento;

il presidio sanitario che ha prestato il primo soccorso, allegando la relativa documentazione.

Il grado di inabilità permanente è, quindi, accertato dall’Inail che è tenuto a comunicare all’infortunato l’importo della rendita e gli elementi che sono stati assunti per la liquidazione della stessa, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda.

In caso di diniego, l’Istituto dovrà porre l’assicurato in condizione di conoscere i motivi che lo giustificano in quanto, l’assicurato può presentare ricorso al Comitato amministratore, entro 90 giorni dalla data del provvedimento. Il ricorso deve essere presentato tramite la Sede territoriale che ha assunto il provvedimento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o direttamente allo "sportello" che deve rilasciare la relativa ricevuta.

Trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso senza aver ricevuto risposta, o a seguito del rigetto da parte del Comitato, potrà essere attivata l’azione giudiziaria, che si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio. Il termine di prescrizione rimane, però, sospeso per tutta la durata dell’iter amministrativo per la liquidazione della rendita stessa, che deve concludersi entro 330 giorni dall’apertura.

---firma---Maria Rosa Gheido

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