Inps: malattia soltanto se c'è incapacità

Sabato 15 Novembre 2003
NORME E TRIBUTI |
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Malattia soltanto se c'è incapacità
 L'Inps fissa i criteri per il diritto all'indennità
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Per far scattare il diritto all'indennità economica di malattia, con conseguente sospensione dello svolgimento dell'attività lavorativa, occorre l'esistenza di un chiaro stato di incapacità lavorativa. Lo stabilisce l'articolo 2, comma 1, della legge 33/1980. Non basta, quindi, che il lavoratore abbia necessità di alcuni giorni per ottenere la guarigione clinica (come nel caso di banale escoriazione e crisi ipertensiva transitoria) ma il suo stato di salute deve essere tale da comprometterne la sua capacità di lavoro. È quanto, tra l'altro, risulta dal messaggio Inps n. 968 del 7 novembre 2003. Quando però su un modulo di pronto soccorso, generalmente prestampato oppure predisposto secondo un determinato software, non compare la dicitura esplicita di «incapacità lavorativa», questo non significa che il certificato vada respinto, ma va sempre e comunque sottoposto alla valutazione del centro medico-legale per poter stabilire la congruità della prognosi clinica espressa con la patologia accertata in diagnosi. All'occorrenza per la validazione del certificato si possono chiedere ulteriori accertamenti e/o controlli. In particolare viene sostanzialmente chiarito dall'Inps che in presenza di certificazioni ospedaliere nelle quali risultino formulate prognosi successive al ricovero o alla prestazione di pronto soccorso il diritto all'indennità economica di malattia sorge soltanto quando il giudizio contenuto nella prognosi ruoti esplicitamente su uno stato di incapacità lavorativa e non sulla pura e semplice prognosi clinica salvo complicazioni. Su questa linea si pone anche la situazione dei tossicodipendenti. La prestazione economica di malattia spetta nei casi di certificati di malattia con diagnosi riconducibili a stati di tossicodipendenza comportanti o meno soggiorno in comunità terapeutica (situazione non equiparabile a ricovero ospedaliero) solo in presenza di effettiva incapacità lavorativa dei tossicodipendenti. Tale incapacità va debitamente documentata nei modi di legge e confermata anche con riferimento alla durata della prognosi mediante i controlli sanitari ritenuti opportuni. Anche per i tossicodipendenti vale l'obbligo di reperibilità durante le previste fasce orarie eventualmente presso la comunità. Certificati di day hospital. L'Inps (circolare n. 136 del 25 luglio 2003) ha equiparato le giornate in regime di day hospital a giornate di ricovero. L'incapacità al lavoro è quindi riconoscibile anche se limitatamente al solo giorno di effettuazione della prestazione indicato nella certificazione medica.
GIUSEPPE RODÀ
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