L'assenza per malattia non riduce il diritto alle ferie
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Le Sezioni unite della Cassazione: la malattia confluisce nei conteggi per il riposo
 L'assenza per motivi di salute non riduce il diritto alle ferie Beatrice Dalia
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(NOSTRO SERVIZIO) ROMA - Aumenta la tutela del lavoratore nell'impresa-comunità. La Cassazione affronta la questione dell'organizzazione aziendale in un'ottica sociale e allunga le ferie al dipendente, stabilendo che anche le assenze per motivi di salute confluiscono nel conteggio complessivo del monte riposi annuale. Ai fini del calcolo delle "pause" che spettano di diritto al lavoratore subordinato, infatti, i giorni passati lontano dall'ufficio a curarsi sono equiparabili a quelli di lavoro effettivamente prestato. Pur se non si tratta solo di poche settimane, ma di interi mesi. Naturalmente, periodo di comporto a parte. La giurisprudenza "ammorbidisce", dunque, la natura sinallagmatica (lo scambio tra la retribuzione e la prestazione) del rapporto di lavoro in questione e apre a una visione, per così dire, esistenziale del contratto di prestazione d'opera. Percorrendo un sentiero interpretativo in qualche modo già tracciato dalla Corte costituzionale, a giudicare dalle numerose decisioni citate in sentenza. La pronuncia che attirerà, senz'altro, l'attenzione di imprese e giuristi è la numero 14020 delle Sezioni unite civili, depositata lunedì 12 novembre (di prossima pubblicazione su «Guida Normativa»). Un lungo e articolato testo con il quale i giudici di legittimità hanno condiviso la conclusione di merito, a vantaggio di un metronotte genovese che voleva fosse dichiarato il suo diritto a godere le ferie «in misura proporzionale ai giorni di servizio prestato, inclusi anche quelli di assenza per malattia». Tecnicamente, la decisione della Cassazione, che ha risolto una questione controversa in dottrina e giurisprudenza, stabilisce che «nella determinazione della durata delle ferie ex articolo 2109 del Codice civile, l'autonomia privata trova un limite nella necessità, imposta dall'articolo 36 della Costituzione, di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia». Ormai, secondo la Corte di legittimità, le prestazioni lavorative non sono solo «un mero strumento per il raggiungimento di un risultato economico, ma esprimono piuttosto la presenza di un soggetto nell'organizzazione aziendale». Un soggetto che opera nell'impresa mediante «un rapporto obbligatorio di scambio, nella cui struttura sono insite pause di varia durata che non incidono sulla funzionalità del sinallagma» (si veda a riguardo la sentenza 6658/86). Ma se già in passato la Corte aveva valutato l'impresa come il posto in cui il dipendente lavora sì, ma soprattutto vive, ora i consiglieri di piazza Cavour sono andati oltre, riconoscendo alle ferie non più un valore di recupero delle energie consumate attraverso l'effettiva prestazione, ma qualificandole come «un tempo libero, necessario alla tutela della salute e all'esercizio dei fondamentali diritti di svolgimento della personalità». Una tesi questa, hanno precisato gli alti magistrati, che riflette una concezione del contratto di lavoro nell'impresa come fonte di un rapporto caratterizzato «dall'implicazione dell'intera personalità del lavoratore nell'organizzazione produttiva diretta dal datore e nella sua inserzione in una comunità in cui egli realizza il suo diritto fondamentale a un'esistenza libera e dignitosa, sua e della sua famiglia». Mercoledí 14 Novembre 2001
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