25/3/2004 ore: 12:39

L'attività professionale è un'impresa

Contenuti associati

ItaliaOggi (Professioni)
Numero
072, pag. 34 del 25/3/2004
di Ginevra Sotirovic


Lo schema di dlgs di attuazione dell'art. 117 della Costituzione sulla ripartizione delle competenze.

L'attività professionale è un'impresa

L'equiparazione ai fini della concorrenza. E decide lo stato

Ai fini della concorrenza i professionisti sono come le imprese. L'Italia si allinea dunque con quanto sancito dal commissario europeo alla concorrenza, Mario Monti, e con quanto più volte ricordato dall'Antitrust italiano. Ma entra in rotta di collisione con le conclusioni alle quali è giunta recentemente la direttiva europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, già licenziata da Strasburgo e in attesa dell'esame del consiglio, e con le disposizioni contenute nella bozza di ddl quadro Vietti e nel testo Cavallaro Federici all'esame del senato. La norma che già fa discutere i professionisti è contenuta nel decreto legislativo La Loggia che individua le competenze dello stato in fatto di professioni, in attuazione all'articolo 117 della Costituzione. Si tratta di un provvedimento fortemente atteso da tutto il mondo professionale, visto che il ministro per gli affari regionali, Enrico La Loggia in accordo con il guardasigilli, Roberto Castelli, ha vincolato al varo di questo provvedimento di ricognizione l'approvazione di qualsiasi legge di riforma delle professioni. Grazie all'individuazione di quelle competenze che sono patrimonio esclusivo dello stato in materia di professioni, infatti, sarà possibile emanare una legge che non sia in conflitto con quanto previsto nel nuovo articolo 117 in fatto di legislazione concorrente. In questo senso gli ordini professionali possono dormire sonni tranquilli, visto che lo sforzo del governo e della commissione tecnico-politica che ha lavorato sul testo è quello di limitare il più possibile le interferenze delle regioni in una materia, quella delle professioni appunto, che molti (a cominciare dai protagonisti) vorrebbero che tornasse alle dirette competenze dello stato

L'articolo 2, al comma 2, individua perciò 15 esclusive dell'amministrazione centrale che vanno dalla ´formazione professionale universitaria e tirocinio', necessarie per l'accesso alle professioni, alla ´disciplina concernente l'individuazione delle figure professionali intellettuali e relativi profili didattici'. Insomma un'interpretazione piuttosto restrittiva dell'articolo 117 a danno delle regioni, ma in favore degli ordini professionali che non accettano di dover rinunciare a una legislazione nazionale per tutti gli aspetti che competono loro. Se, dunque, su questo punto non ci dovrebbero essere grandi contestazioni, rischia invece di far discutere la norma contenuta all'articolo 4 sulla ´tutela della concorrenza e del mercato'.

A prendere per primo le distanze dall'articolato è il sottosegretario alla giustizia, Michele Vietti che alla riforma delle professioni ha dedicato gran parte del suo mandato. ´Non ho partecipato alle riunioni della commissione che ha elaborato il dlgs perché ritengo che le professioni meritino una risposta organica e complessa che non si può limitare a definire i paletti di competenza tra stato e regioni, ma deve proporre una riforma organica del comparto delle professioni intellettuali', spiega Vietti che si dice preoccupato anche ´per l'assimilazione tra le professioni e le imprese che rischia di comportare gravi conseguenze sotto il profilo delle regole della concorrenza da applicare'. E dura è la presa di posizione anche del presidente dei dottori commercialisti, Antonio Tamborrino che definisce un ´obbrobrio giuridico' la norma e richiama la recente sentenza della Cassazione che ´ha fatto chiarezza sulla netta distinzione tra attività di impresa e professioni inibendo la partecipazione degli ordini alle gare di appalto'.

Sorpreso è anche il presidente del Cup, Raffaele Sirica, che però confida nell'impegno preso da La Loggia e da Castelli di ascoltare i professionisti prima di portare il provvedimento in consiglio dei ministri. Nessun problema invece per il presidente degli avvocati, Remo Danovi, che invita a non soffermarsi ´sulla classificazione nominalistica' dei concetti in questione e ricorda che l'equiparazione delle professioni all'attività di impresa è ´un connotato imprescindibile per la comunità europea'. La norma in questione, peraltro, sembrerebbe, dice, scongiurare ogni pericolo per la concorrenza dal momento che rimanda ´alle leggi in materia di professioni'. A stemperare le polemiche ci pensa anche Antonino Lo Presti (An), componente della commissione che ha redatto il testo e che ricorda si tratta di ´una bozza e non di un testo definitivo e quindi assolutamente perfettibile'. (riproduzione riservata)

ItaliaOggi pubblica lo schema di decreto legislativo di attuazione dell'art. 117 della Costituzione in tema di libere professioni

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali che si desumono dalle leggi vigenti in materia di professioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Articolo 2

Potestà legislativa regionale e statale

1. Nell'esercizio della competenza legislativa in materia di professioni, le regioni sono tenute al rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché dei principi fondamentali di cui al capo secondo.

2. Sono di competenza legislativa esclusiva dello stato:

a) la disciplina dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni intellettuali ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, nonché dei titoli e dei requisiti, compresi la formazione professionale universitaria e il tirocinio, richiesti per accedervi;

b) la disciplina concernente l'individuazione delle figure professionali intellettuali e relativi profili e ordinamenti didattici;

c) la disciplina del riconoscimento e dell'equipollenza dei titoli necessari ai fini dell'accesso alle professioni da parte dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea o di altri stati o apolidi;

d) la disciplina della tutela della concorrenza e delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti; la disciplina della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, della pubblicità professionale, nonché del concorso per notai;

e) la disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli ordini e dei collegi professionali;

f) la disciplina delle attività professionali attinenti l'ordine pubblico, la sicurezza e l'amministrazione della giustizia, a esclusione della polizia locale;

g) la disciplina di protezione dei dati personali;

h) la disciplina dei rapporti regolati dal codice civile e dalle altre leggi speciali integranti l'ordinamento civile della repubblica; sono riservate allo stato, in particolare, la disciplina del contratto, dell'impresa e del rapporto di lavoro, delle società e delle associazioni professionali, della responsabilità dei professionisti;

i) la disciplina sanzionatoria penale concernente l'esercizio della professione;

j) la disciplina sanzionatoria amministrativa concernente l'esercizio delle professioni intellettuali;

k) la determinazione dei livelli essenziali, minimi e uniformi, delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

l) la disciplina dell'iscrizione obbligatoria ad albi, collegi, registri, ruoli o elenchi con valenza nazionale a tutela dell'affidamento del pubblico e degli utenti;

m) la disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

n) la disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, salvo le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

o) ogni disciplina di materie che la Costituzione riservi alla competenza esclusiva dello stato.

Capo II

Principi fondamentali

Articolo 3

Libertà professionale

1. L'esercizio della professione è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buoncostume. Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione.

2. È vietata qualsiasi discriminazione di professioni o di esercenti le stesse, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale.

3. Non costituiscono comunque discriminazione quelle differenze di trattamento che siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari (art. 3, comma 6, dlgs 9/7/2003, n. 216).

Articolo 4

Tutela della concorrenza

e del mercato

1. Ai fini della concorrenza, salvo quanto previsto dalle leggi in materia di professioni intellettuali, l'attività professionale è equiparata all'attività d'impresa.

Articolo 5

Formazione professionale

1. Le regioni disciplinano la formazione professionale nel rispetto dei livelli essenziali, minimi e uniformi, fissati in materia dallo stato.

2. Il rilascio di titoli abilitanti all'esercizio di attività professionali fuori dei limiti territoriali regionali deve avvenire nel rispetto di livelli standard di preparazione professionale stabiliti dallo stato.

Articolo 6

Accesso alle professioni

1. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per le attività che richiedono una specifica preparazione al fine di garantire interessi la cui tutela compete in modo primario allo stato.

Articolo 7

Regolazione delle attività professionali

1. La regolazione delle attività professionali s'ispira ai principi della tutela della buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, degli interessi pubblici e dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, nel rispetto dei principi deontologici.

Articolo 8

Professioni sanitarie

1. L'individuazione delle professioni sanitarie, dei loro contenuti e dei titoli richiesti per l'accesso all'attività professionale è riservata alla legge dello stato.

Close menu