30/4/2004 ore: 9:23

L'estratto conto Inps fa fede

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ItaliaOggi Lavoro e Previdenza
Numero 102, pag. 43 del 29/4/2004
Autore: di Antonio G. Paladino
 
L'estratto conto Inps fa fede
 
Una sentenza della Corte di cassazione ribalta i precedenti orientamenti.
E l'ente risarcisce i danni per gli eventuali errori
 
L'estratto contributivo ha valore certificativo. Pertanto, l'istituto previdenziale è tenuto a fornire i dati relativi alla posizione contributiva in adempimento di uno specifico obbligo di legge ed è responsabile delle inesattezze contenute nelle comunicazioni fornite al riguardo.

Con questa innovativa e decisiva motivazione, la sezione lavoro della Suprema corte di cassazione (pres. Senese, rel. Spanò), nella sentenza n. 7859 depositata lo scorso 24 aprile, inverte la rotta sulla giurisprudenza di merito fino ad oggi di senso contrario (cfr. Corte appello Firenze n. 337/2001), accogliendo il ricorso di un lavoratore il quale, nel verificare i requisiti per l'ottenimento della pensione di anzianità, aveva immediatamente eccepito l'irregolarità del proprio estratto contributivo, in quanto mancante di ben 1821 settimane di contribuzione.

In dettaglio, sia il giudice di primo grado che la successiva adita Corte d'appello avevano rigettato il gravame in quanto escludevano ogni finalità o valenza certificativa all'estratto contributivo, il quale piuttosto si configurava come ´una informativa fornita dall'Inps con espressa riserva di ulteriore verifica da parte dello stesso assicurato nell'intento di realizzare in via generale una corretta definizione della posizione contributiva degli assicurati' e che doveva pertanto escludersi ogni ´possibile configurazione di condotta colposa dell'Istituto', sottolineando che la convinzione del lavoratore assicurato di possedere più settimane contributive di quelle scaturenti dal certificato, era ´frutto di un'errata interpretazione dei dati in suo possesso'.

Il collegio però non è stato dello stesso avviso. Infatti, come si evince dal tenore letterale della norma in materia, l'art. 54 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ove si statuisce che ´è fatto obbligo agli agenti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di un suo legale delegato, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica' e che ´la comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta', appare del tutto evidente il carattere ingiustificato dell'affermazione secondo la quale l'estratto contributivo non avrebbe alcuna finalità o valenza certificativa. Di fronte a un preciso obbligo di fornire una certificazione, prosegue il collegio nel suo ammonimento, l'Istituto non può certo fornire dati non controllati o comunque incerti e sfuggire a responsabilità per erronee comunicazioni col mero invito all'assicurato a effettuare verifiche, atteso che tale ultima riserva, rappresenta una cosiddetta clausola di stile, priva di alcun effetto, poiché contraria al disposto di legge. Vieppiù, nel cassare la sentenza di secondo grado con rinvio ad altra Corte territoriale, il supremo collegio ha statuito che la valutazione dei dati contenuti nell'estratto contributivo non può certamente essere formulata col semplice richiamo ai chiarimenti offerti dall'Istituto, posto che l'obbligo di fornire una certificazione ´implica quello di consegnare un documento comprensibile con la normale diligenza da persona che abbia il livello culturale minimo compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa, non certo un prospetto che consente l'acquisizione dei dati esatti solo a seguito di chiarimenti dell'ente che lo rilascia e di calcoli matematici'. (riproduzione riservata)

 
 
 
 
 

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