28/4/2003 ore: 11:55

L'indennità di trasferimento «vietata» con i neo-assunti

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              Sabato 26 Aprile 2003
              NORME E TRIBUTI

              L'indennità di trasferimento «vietata» con i neo-assunti

              Il particolare regime fiscale previsto per le indennità di trasferimento, di prima sistemazione e per le spese di viaggio e trasporto sostenute dal lavoratore si applica soltanto nel caso di cambiamento della sede di lavoro contrattualmente stabilita in una diversa sede. L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 95/E del 23 aprile, sottolinea la specificità del beneficio volto ad alleviare il disagio del lavoratore tenuto a trasferirsi nella nuova sede ed esclude che il beneficio si possa applicare a una nuova assunzione. Indennità vietata per i nuovi dipendenti. Non rileva, secondo le Entrate, che l'assunzione presso un altro datore di lavoro comporti il trasferimento del dipendente neoassunto nel Comune ove è ubicata la nuova sede di lavoro o in Comuni limitrofi, obbligandolo quindi a un cambio di residenza. La fattispecie resta del tutto estranea alla previsione dell'articolo 48, comma 7 del Tuir, che - nel testo introdotto dal decreto legislativo 314 del 1997 - in caso di trasferimento del lavoratore prevede che non concorrono a formare il suo reddito: il 50% delle indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti, limitatamente ai primi 365 giorni di corresponsione e per un importo complessivo annuo non superiore a 1.549,37 € per il territorio nazionale e a 4.648,11 per le sedi fuori dal territorio nazionale; le spese di viaggio, anche relative ai familiari fiscalmente a carico, le spese di trasporto delle cose, le spese e oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso del contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate. Come chiarito dal ministero delle Finanze nella circolare n. 326 del '97, non rilevano le modalità del trasferimento, che può avvenire anche a richiesta del dipendente stesso oppure in seguito a un'assegnazione del dipendente ad una sede diversa da quella originaria in relazione al trasferimento in altro Comune del datore di lavoro stesso ovvero di parte dei propri uffici. L'agevolazione tiene conto «delle reali esigenze dei lavoratori trasferiti e per evitare che fattispecie di tal genere vengano fatte confluire nell'ambito della disciplina delle trasferte». Ed è pertanto evidente che le «indennità di trasferimento» sono tali solo in quanto corrisposte ai lavoratori trasferiti in una sede di lavoro diversa da quella individuata contrattualmente, e che devono pertanto sostenere delle spese o comunque affrontare disagi per il mutamento di destinazione della sede di lavoro. Deve trattarsi, quindi, di «trasferimento della sede di lavoro»: condizione che si verifica unicamente quando lo spostamento non transitorio della sede di lavoro intervenga in un momento successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. Gli aiuti per i trasferimenti dei neo-assunti. In caso di nuova assunzione e per agevolare lo spostamento del lavoratore che debba trasferirsi a causa del lavoro in località diversa da quella di residenza, sono peraltro previsti benefici fiscali. Per esempio, in deroga alle previsioni dell'articolo 62 del Tuir, che limita la deducibilità di questi costi, i datori di lavoro possono detrarre interamente dal reddito d'impresa i canoni di locazione e le spese di manutenzione relative ai fabbricati concessi in uso ai lavoratori che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel Comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e per i due periodi successivi. Inoltre, a favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel Comune di lavoro o in uno limitrofo, l'articolo 13-ter del Testo unico dispone il riconoscimento di una particolare detrazione, che varia da 495,80 a 991,60 euro a seconda dell'ammontare del reddito complessivo, a fronte dell'affitto di un alloggio nel nuovo Comune e purché lo stesso sia a non meno di cento chilometri dal precedente e comunque al di fuori della propria Regione.
              MARIA ROSA GHEIDO
              Sabato 26 Aprile 2003

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