28/3/2003 ore: 11:32

L'Inps fa il punto sulla mobilità lunga

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            Venerdí 28 Marzo 2003
            NORME E TRIBUTI

            L'Inps fa il punto sulla mobilità lunga
            G.RO.

            Per i lavoratori in mobilità lunga (articolo 7, commi 6 e 7, della legge 223/91) il taglio del traguardo della pensione di vecchiaia si verifica considerando i requisiti di età in vigore al 31 dicembre 1992 per i lavoratori dipendenti (60 anni per gli uomini e 55 per le donne). Lo ribadisce l'Inps con la circolare n. 63 del 27 marzo 2003. Il documento fa il punto sulla disciplina della mobilità lunga ai fini della pensione di vecchiaia e anzianità. I criteri di concessione di questo trattamento di anzianità sono diversi a seconda dei periodi di collocamento in mobilità lunga. I requisiti richiesti variano, quindi, a seconda di uno dei seguenti periodi: lavoratori posti in mobilità lunga entro il 1994; dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1997; dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1999; lavoratori in mobilità lunga fino al 31 dicembre 2002. I lavoratori posti in mobilità lunga entro il 1994 possono ottenere la pensione di anzianità dal primo giorno del mese successivo a quello di raggiungimento dei 35 anni di assicurazione e di contribuzione, senza riguardo per l'età anagrafica a condizione che alla data del licenziamento abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per la pensione di vecchiaia (45 anni per le donne e 50 per gli uomini) e possiedano nell'assicurazione generale obbligatoria un'anzianità contributiva non inferiore a 28 anni. Questi requisiti restano inalterati anche in caso di pensione concessa con la contribuzione mista (cioè da lavoro dipendente sommata a quella da lavoro autonomo). Per i lavoratori in mobilità lunga nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1997, nel limite massimo di 10mila unità, i requisiti sono quelli in vigore al 1° settembre 1992, cioè dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei 35 anni di assicurazione e di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica, anche se la pensione viene liquidata nella gestione dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti) con il cumulo di contribuzione mista. Per i lavoratori collocati in mobilità lunga nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1997, sempre nel numero massimo di 10mila unità, si applica la disciplina in vigore al 1° settembre 1992 (pensione di anzianità dal primo giorno del mese successivo a quello di raggiungimento dei 35 anni di assicurazione e di contribuzione, prescindendo dall'età anagrafica). Per i lavoratori in mobilità lunga nel periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1999, nel limite di 3.500 unità, la disciplina è quella vigente al 21 maggio 1997 (data di entrata in vigore del decreto legge 129/1997), cioè dal 1° giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei 35 anni di assicurazione e di contribuzione e al compimento del 52° anno di età ovvero, indipendentemente dal requisito anagrafico, alla maturazione di 36 anni di assicurazione e di contribuzione. Per i lavoratori collocati in mobilità lunga fino al 31 dicembre 2002, nel limite di 7mila unità, si applica la normativa prevista dalla legge 335/95, modificata dalla legge 449/97 per la pensione di anzianità (finestre). I lavoratori collocati in mobilità con accordi collettivi successivi al 31 marzo 1998 raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con le finestre normali (Tabella C, allegata alla 449/97).

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