21/2/2003 ore: 11:01

La convivenza pre-matrimonio vale per la pensione - di C.Rimini

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21 febbraio 2003
Sentenza della Suprema Corte introduce nuovi criteri per l’assegno di reversibilità
L'Esperto
La convivenza pre-matrimonio vale per la pensione

di CESARE RIMINI

      Una notizia buona per le coppie di fatto, con l'avallo della Cassazione. La Suprema Corte infatti ha pronunziato una sentenza nella quale si dà espressamente rilievo al periodo di convivenza more uxorio che ha preceduto il matrimonio. La decisione affronta un tema abbastanza controverso. Si trattava, nel caso specifico, di ripartire la pensione di reversibilità tra le due mogli di un signore deceduto. La novità introdotta è rilevante.
      La legge sul divorzio dice che la pensione di reversibilità va divisa tra la ex moglie (sempre che non si fosse risposata e percepisse un assegno divorzile) e la seconda moglie rimasta vedova. Ma in che proporzioni va eseguito il riparto? La legge dice che si deve «tener conto della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali». Fino a qualche anno fa si divideva la pensione tra la ex moglie e la seconda moglie, rimasta vedova, con il semplice criterio aritmetico della proporzionalità. Nel senso che - per fare un esempio - se il primo matrimonio era durato nove anni e il secondo un anno, la pensione di reversibilità veniva attribuita per 9 decimi alla ex moglie e per un decimo alla seconda moglie rimasta vedova.
      Questo criterio puramente matematico dava luogo molto spesso a una vera e propria ingiustizia, perché la ex moglie divorziata, che aveva ottenuto un piccolo assegno divorzile e non si era risposata, si vedeva riconoscere, in virtù della lunga durata del matrimonio, una grande quota della pensione di reversibilità, sottraendola alla seconda moglie, vedova.
      Su un argomento così delicato è intervenuta addirittura la Corte Costituzionale, che ha chiarito che l’elemento temporale della durata dei due matrimoni, è certamente rilevante ma non è l’unico in quanto va integrato con la valutazione di altri dati di fatto. Ora la Cassazione ha dato concreta applicazione al principio affermato dalla Corte Costituzionale, indicando specificamente, come uno degli elementi che vanno tenuti in considerazione dal giudice, che è chiamato a dividere la pensione di reversibilità tra la due mogli, quello importantissimo della durata della convivenza precedente il secondo matrimonio.
      Bisogna considerare infatti che molte volte la lunga convivenza prematrimoniale era determinata dalla durata della causa di divorzio contro la prima moglie, che impediva evidentemente la celebrazione del secondo matrimonio. Il rilievo dato dalla Cassazione al periodo di convivenza prematrimoniale valorizza il legame affettivo e di solidarietà che può legare due persone anche prima del loro matrimonio.
      La pronunzia del Supremo Collegio ha certamente un peso notevole, occorre però tenere conto che la concreta tutela delle unioni di fatto, al di là del caso specifico, può derivare solo, sul piano generale, da una normativa del tipo di quella francese che prevede la stipulazione tra i conviventi di un patto, l’ormai famoso Pacs (
      Pacte civil de solidarité ). Due persone, anche dello stesso sesso, stabiliscono degli accordi concreti per stare insieme, con attribuzioni reciproche di diritti di natura economica, assistenziale, previdenziale e con benefici fiscali.
      Del resto è fatale buttare uno sguardo oltre i confini per confrontarsi con le legislazioni degli altri Paesi nell’ambito dell’Unione europea: la tutela della famiglia di fatto è prevista a esempio anche in Germania e in Finlandia.
Cesare Rimini


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