14/4/2003 ore: 12:54

La maternità trova le regole definitive

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            Lunedí 14 Aprile 2003
            NORME E TRIBUTI

            La maternità trova le regole definitive

            Previdenza - La disciplina sui permessi dopo le disposizioni applicative della riforma dettate dai due principali enti pensionistici

            Via libera agli accrediti dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità e al riscatto di quelli corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Si tratta di un recente tassello importante che viene a completare il complesso e articolato mosaico del delicato evento della maternità. Su questo versante vanno segnalate le regole applicative dettate dall'Inps (circolare 61 del 26 marzo 2003) e dell'Inpdap (informativa n. 15 dell'11 marzo 2003, si vedano gli articoli qui in basso). Nel settore privato l'accredito figurativo e il riscatto (che possono essere richiesti, secondo le precisazioni Inps, anche dai superstiti in presenza dei requisiti di legge riferiti al defunto) sono previsti dal decreto legislativo 151 del 26 marzo 2001. Il provvedimento, che estende il beneficio anche per periodi anteriori al 1° gennaio 1994, parla di soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria Ivs. In proposito l'Inps ha precisato che la condizione di iscritto si deve considerare realizzata anche quando l'iscrizione non risulti più in atto alla data della domanda del beneficio. Il beneficio vale pure per gli iscritti ai fondi telefonici, elettrici, dazio, trasporti, volo e ferrovieri. L'Inps ribadisce che l'accredito figurativo e il riscatto (massimo 60 mesi) scattano solo quando nelle varie gestioni pensionistiche nelle quali gli interessati risultino titolari di conto assicurativo, il periodo da riconoscere figurativamente o da riscattare non sia già coperto da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto). Nel caso, però, che il periodo sia già coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione indennizzata si provvede a modificare il titolo dell'accredito da Ds a maternità (più favorevole ai fini pensionistici). Per l'ottenimento dell'accredito figurativo e del riscatto occorre la presenza anche del requisito del quinquennio di contribuzione effettiva. Qui l'Inps chiarisce che per questo requisito concorrono tutti i tipi di contribuzione derivante da attività lavorativa dipendente. In caso, quindi, di contribuzione mista (lavoro subordinato e lavoro autonomo), partendo dal presupposto che la contribuzione delle gestioni degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti non è utile per il raggiungimento della soglia dei 5 anni, il beneficio può essere ottenuto quando il richiedente possieda almeno 5 anni di contribuzione maturata in costanza di attività lavorativa dipendente in periodi precedenti o successivi all'evento da riconoscere. Nel caso di iscrizione negli elenchi agricoli il requisito contributivo si realizza con almeno 5 anni di iscrizione negli elenchi agricoli e di almeno 1.350 giornate coperte di contribuzione obbligatoria (270 giorni per 5 anni). I periodi da accreditare figurativamente (articolo 25, comma 2 del decreto 151/2001) variano in relazione alla collocazione temporale dell'evento (maternità). È interessante, perciò, riportare questi periodi fino al 17 gennaio 1972 cioè prima dell'entrata in vigore della legge 1204/1971. I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro secondo le leggi 860/1950 e 394/1951 erano i seguenti: tre mesi precedenti la data del parto e otto settimane successive al parto (lavoratrici dell'industria); otto settimane precedenti la data del parto e otto settimane successive al parto (addette ai lavori agricoli); sei settimane precedenti la data del parto e otto settimane successive al parto (addette ad altri lavori subordinati con esclusione delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi domestici e familiari).
            A CURA DI GIUSEPPE RODÀ

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