15/7/2002 ore: 12:50

La minaccia non è antisindacale

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Sabato 13 Luglio 2002
Cassazione: lecito per l'impresa usare i lavoratori non scioperanti
La minaccia non è antisindacale

Beatrice Dalia
(NOSTRO SERVIZIO)
ROMA - Il braccio di ferro tra datori di lavoro e sindacati è "fisiologico". L'attacco alle posizioni assunte dalle parti sociali e la minaccia di misure alternative a un accordo con esse non si possono considerare antisindacali. Basta che l'Organizzazione abbia la possibilità di reagire. E ancora, non c'è niente di male se l'azienda si organizza e, durante uno sciopero, rimescola le risorse a propria disposizione, utilizzando i dipendenti al lavoro come sostituiti di quelli a braccia incrociate, pur se questo vuol dire retrogradarli temporaneamente a mansioni inferiori. Con due sentenze, depositate a distanza ravvicinata, la sezione Lavoro della Cassazione rigetta i ricorsi, rispettivamente di Uil e Cgil, e segna una doppietta a favore dei datori, in un momento storico in cui gli scioperi in Italia, a detta delle più recenti statistiche, sono aumentati circa del 600% rispetto al 2001. Sotto la verifica di legittimità, in tutti e due i casi, era l'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, relativo alla repressione della condotta antisindacale. Tale non era, per la Corte, né il comportamento del Comune di Milano, nell'estate del 1997 (sentenza 10031 del 10 luglio 2002); né la condotta attribuita alla Rai (sentenza 9709 del 4 luglio 2002). Un contrasto «naturale». Nel primo caso, il segretario generale della Uil protestava contro il comportamento del Comune di Milano che, nell'ambito dell'iniziativa "Estate Milano scuola luglio 1997", aveva chiesto al personale docente di rendersi disponibile a lavorare durante le ferie con un compenso inferiore ai minimi contrattuali. L'Ente locale aveva anche dichiarato di essere pronto ad affidare il servizio ai privati, in caso di mancato raggiungimento di un'intesa. Per i giudici di merito, un simile comportamento non si poteva tradurre in un colpo basso al sindacato, semmai nella lesione dei diritti individuali dei lavoratori. Una tesi confermata dalla Cassazione che ha sottolineato come «rientri nell'ambito fisiologico del conflitto collettivo l'attacco (anche pretestuoso, anche contrastante con l'ordinamento) alle posizioni espresse dal sindacato, mediante critiche di natura "politica" in senso ampio, nonché "minacciando" misure alternative all'accordo», a patto che non si compromettano le possibilità di lotta e reazione garantite dall'ordinamento. Lo spettacolo deve continuare. La seconda vicenda riguarda la fortunata trasmissione televisiva "Quelli che il calcio...". Pur di andare in onda, la Rai aveva mosso le pedine dello scacchiere aziendale, rimpiazzando gli scioperanti con altri lavoratori di qualifica superiore. Anche in questo caso i giudici non hanno riscontrato un comportamento antisindacale, ma semplice tutela del proprio interesse. Per la Corte deve ritenersi legittimo la scelta della Tv di Stato, che non si è concretizzata «in iniziative finalizzate a limitare il diritto di sciopero, bensì in un comportamento difensivo (ai fini di limitare gli effetti pregiudizievoli dello sciopero) teso all'utilizzazione più proficua del personale non scioperante e, dunque, a disposizione», applicandolo alle esigenze operative, a prescindere dalle mansioni dei sostituti.

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