7/5/2004 ore: 12:40
La mobilità allarga i confini
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La mobilità allarga i confini |
L’importante disposizione è contenuta nel decreto legislativo dell’8 aprile 2004, n.110 che, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 102 del 3 maggio 2004, nell’introdurre all’articolo 24 della legge 223/91 i nuovi commi 1-bis, 1-ter e 1-quater e nel sostituire il secondo comma, entrerà in vigore dopo il periodo di "vacatio legis" di 15 giorni. Il provvedimento è stato adottato dal Governo, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 14/03, in applicazione di una sentenza di condanna dell’Italia da parte della Corte di giustizia dell’Unione Europea. Il decreto delegato è stato inoltre varato per la completa attuazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. I lavoratori licenziati per effetto della predetta procedura vengono iscritti nelle liste di mobilità regionale senza peraltro avere diritto alla relativa indennità. Peraltro, a differenza degli analoghi licenziamenti collettivi effettuati dai privati datori di lavoro imprenditori, ai lavoratori dichiarati in esubero per effetto del provvedimento legislativo 110/04 e che vengono iscritti nelle liste di mobilità, non vengono applicate le agevolazioni contributive previste dall’articolo 8, commi 2 e 4 e dall’articolo 25, comma 9, della legge 223/91. Si tratta di forti sconti incentivanti di cui godono i datori di lavoro che assumono lavoratori attingendo dalle liste di mobilità. Si ricorda a tale riguardo che se l’assunzione avviene con contratto di lavoro a termine è prevista la stessa contribuzione dell’apprendistato(marca settimanale) per 12 mesi, eventualmente prorogata per un pari periodo in caso di trasformazione, prima della scadenza del 12 mese, da rapporto a termine a tempo indeterminato e, inoltre, in caso anche di tempo pieno un contributo in favore dell’azienda pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di iscrizione nelle liste. In caso, invece, di assunzione direttamente a tempo indeterminato gli sgravi contributivi dell’apprendistato sono previsti per un periodo di 18 mesi. Le procedure di licenziamento collettivo per riduzione di personale trovano applicazione non solo per le imprese ma, ai sensi del secondo coma novellato, anche per i privati datori di lavoro non imprenditori che intendano cessare l’attività. Le differenze in caso di licenziamento inefficace o invalido sono anche esse ben diverse a seconda che si tratti di privati datori di lavoro imprenditori o meno. Infatti, se il recesso, adottato da un’impresa ai sensi dell’articolo 4, comma nono della legge del 1991, viene dichiarato inefficace le conseguenze, richiamate dall’articolo 5, comma terzo,ultima parte, sono quelle disciplinate dall’articolo 18 della legge 300/70 (reintegra nel posto di lavoro, pagamento delle mensilità perse dal licenziamento alla dichiarazione di reintegra, pagamento dei relativi contributi o, in alternativa alla reintegrazione facoltà per il lavoratore di chiedere una indennità alternativa di 15 mensilità di retribuzione globale di fatto). Se, invece, il licenziamento collettivo per riduzione di personale, dichiarato inefficace, viene adottato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività politica, sindacale, culturale, di istruzione o di religione o culto,non si applica, proprio per la particolare attività svolta, l’ultima parte della citata disposizione e, ai sensi del nuovo comma 1 quater, trovano applicazione le disposizioni della legge n.604/66. Queste ultime prevedono la riassunzione del dipendente entro tre giorni o, in mancanza, un risarcimento del danno quantificato in un importo che oscilla tra un minimo di 2 mensilità e ? e un massimo di 6 mensilità, tenuto conto di una serie di fattori contemplati nell’articolo 8 della legge del 1966, quali il numero dei dipendenti occupati,le dimensioni dell’impresa, l’anzianità di servizio , il comportamento e le condizioni delle parti. L’indennità può arrivare a 10 o fino a 14 mensilità a seconda che il lavoratore licenziato abbia un’anzianità di servizio superiore a 10 o a 20 anni e che sia dipendente di un datore di lavoro che sull’intero territorio nazionale occupi più di 15 dipendenti. |