14/4/2004 ore: 12:36

La mobilità può convivere con l’attività da «autonomo»

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sezione: NORME E TRIBUTI
data: 2004-04-14 - pag: 25
autore: MARIA ROSA GHEIDO

Secondo la Corte di cassazione l’iscrizione alle liste non è incompatibile
La mobilità può convivere con l’attività da «autonomo»
    Non c’è incompatibilità tra lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo e l’iscrizione nelle liste di mobilità. La mancata cancellazione non significa, però, che questa attività sia comunque compatibile con l’indennità di mobilità. Bisogna, anzi, individuare una possibile soglia oltre la quale viene meno la funzione sostitutiva del reddito propria dell’indennità stessa. È il principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6463 depositata il 1 aprile 2004.
    La pronuncia ha respinto il ricorso con il quale l’Inps lamentava la violazione del principio di incompatibilità tra l’indennità di mobilità e lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo, che, secondo l’Inps, darebbe diritto solo al versamento anticipato dell’indennità di mobilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge 223/91. Invece, è proprio questa considerazione che consente, in ultima analisi, alla Corte di supportare la sentenza che parte, in realtà, da un principio più generale, ovvero quello che emerge dalla lettura combinata del comma 6 dell’articolo 9 della legge 223 e del comma 6 dell’articolo 8 della stessa legge.
    La prima disposizione richiamata stabilisce che il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità quando viene assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato oppure si è avvalso della facoltà di percepire in un’unica soluzione l’indennità.
    La seconda, riconosce al lavoratore la facoltà di rimanere iscritto nella lista di mobilità, pur svolgendo attività di lavoro subordinato, a tempo parziale oppure determinato, con la sospensione dell’indennità per le giornate di lavoro.
    In virtù del mantenimento dell’iscrizione nella lista, i lavoratori in mobilità conservano, quindi, per la durata del rapporto di lavoro (a tempo parziale o determinato), il diritto di fruire della possibilità di una assunzione a tempo pieno e indeterminato, pur con la prevista sospensione del trattamento economico che, peraltro, non inficia la durata del periodo di erogazione del trattamento stesso. Una regola particolare, che tiene conto anche dell’attività di lavoro autonomo, è dettata dal comma 9 dell’articolo 9 della stessa legge 223.
    Questa norma consente il cumulo dei redditi che derivano da tale attività con l’indennità di mobilità, entro il limite, rivalutato ogni anno, della retribuzione spettante al lavoratore al momento della messa in mobilità.
    Questa regola è, però, come osserva la sentenza in esame, dettata per una particolare fattispecie di mobilità, la così detta "mobilità lunga", regolata dal comma 6 dell’articolo 7 della stessa legge 223.
    Dalla specificità della disposizione non può, quindi, derivare una regola generale, nel senso che, posta la compatibilità di lavoro autonomo e indennità, alle condizioni dettate dal comma 6 dell’articolo 7, ne risultasse in generale l’incompatibilità in tutti gli altri casi in cui tali condizioni non si verifichino. In tal senso già la Cassazione si era espressa con sentenza n. 6679 del 15 maggio 2001: l’indicazione dei requisiti soggettivi per la cumulabilità dell’indennità di mobilità con la percezione di redditi di lavoro subordinato o autonomo ai sensi dell’articolo 9 della legge 223, nonché la funzione di ammortizzatore sociale dell’indennità, inducono a ritenere che le suddette norme hanno carattere eccezionale e, come tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica.
    La regola generale, secondo la sentenza 6463/04, deve desumersi dallo stesso articolo 9 che, al comma 6, dispone la cancellazione dalla lista, e quindi l’incompatibilità con l’indennità di mobilità, in caso di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. In tema di lavoro autonomo, interviene invece l’articolo 7 che, al comma 5, consente al lavoratore in mobilità di ottenere l’anticipo dell’indennità ancora spettante per intraprendere, appunto, un’attività di lavoro autonomo. Se il lavoratore non esercita questa facoltà l’indennità è, pertanto, corrisposta periodicamente secondo le modalità ordinarie. Non è, quindi, il diritto all’indennità a essere posta in gioco, ma solo la modalità temporale dell’erogazione.
    Posto, quindi, che non vi è incompatibilità fra attività di lavoro autonomo e corresponsione dell’indennità, la Corte si pone il problema di individuare una possibile soglia oltre la quale il beneficio non sia più compatibile con la funzione propria dell’indennità di supplire alla mancanza di reddito conseguente alla perdita dell’occupazione. La Corte evita però di percorrere la via dell’applicazione analogica, poiché nel caso in esame già era stata chiesta, dallo stesso lavoratore, la sospensione dell’indennità durante il periodo di svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.

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