10/4/2001 ore: 9:28

La semplificazione sul part time «apre» alle variazioni di orario

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    Le novità introdotte dal Dlgs 100/2001 entreranno in vigore a partire dal 20 aprile

    La semplificazione sul part time «apre» alle variazioni di orario
    Nevio Bianchi Alberto Massara
    Il rapporto di lavoro a tempo parziale, oltre che di tipo orizzontale e verticale, può essere anche di tipo misto quando si realizza una combinazione delle due predette modalità di lavoro. Inoltre le clausole dei contratti collettivi che disciplinano il lavoro supplementare nei rapporti part time vigenti al 4 aprile 2000 (data di entrata in vigore del Dlgs 61/2000) continuano a trovare applicazione fino alla prevista scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2001. Nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale le parti possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del lavoro a tempo parziale e prevedere anche, per specifiche figure o livelli professionali, particolari modalità di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva.
    Sono questi alcuni degli aspetti di maggior rilievo contenuti nel decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100 (sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 80 del 5 aprile 2001) che introduce importanti modifiche al precedente testo normativo. Vediamo brevemente quali sono le altre novità che entreranno in vigore il prossimo 20 aprile 2001 e che, tra l’altro, interessano anche il sistema di calcolo dei lavoratori a tempo parziale.
    Diritto di precedenza. Il provvedimento stabilisce che, in caso di assunzione di lavoratori a tempo pieno, viene ridotto da 100 a 50 chilometri l’ambito entro il quale scatta il diritto di precedenza in favore dei lavoratori in servizio a tempo parziale da adibire alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle che devono essere svolte dal nuovo personale a full time.
    Lavoro supplementare. Nel ricordare che, a norma del Dlgs 61/2000, il lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato, il provvedimento 100/2001 fissa il principio che i contratti collettivi possono stabilire una maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto dovuta per le prestazioni di lavoro supplementare. Gli stessi contratti possono anche stabilire che l’incidenza della retribuzione delle ore di lavoro supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti possa essere determinata convenzionalmente con una maggiorazione forfettaria sulla singola ora di prestazione supplementare. In attesa delle discipline contrattuali che stabiliscano il numero massimo di ore di lavoro supplementari effettuabili sia a livello annuale che giornaliero nonché le motivazioni che consentano la richiesta di tale prestazione, le ore supplementari, che non possono superare 10% della durata dell’orario svolto a tempo parziale nel periodo mensile (da utilizzare nell’arco di più di una settimana), sono retribuite come ore ordinarie. Così, a esempio, per un part time di 90 ore mensili le ore supplementari non possono essere più di nove, devono comunque essere effettuate nell’arco di più di una settimana e sono retribuite in misura ordinaria fino alla stipula dei prossimi accordi. Se si dovesse superare il limite di ore di lavoro supplementare stabilito dai contratti collettivi, gli stessi accordi devono prevedere l’applicazione di una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto. In mancanza della previsione contrattuale si applica la maggiorazione del 50 per cento.
    Variazione temporale della prestazione. Rispetto al previgente testo viene confermato che il datore di lavoro può variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola di elasticità) dando al lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni La novità consiste nel fatto che i contratti collettivi possono anche prevedere un preavviso inferiore ai dieci giorni ma comunque non alle 48 ore. La denuncia del patto di elasticità da parte del lavoratore può avvenire a condizione che siano trascorsi almeno cinque mesi dalla stipula del patto stesso e deve esserci il preavviso di almeno un mese nei confronti del datore di lavoro. Solo nel caso in cui la denuncia del patto nasca dalla necessità di attendere ad altra attività lavorativa i contratti collettivi possono stabilire un periodo superiore ai cinque mesi prevedendo anche la corresponsione di una indennità.
    Martedì 10 Aprile 2001
 

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