17/5/2004 ore: 12:37

La totalizzazione diventa più facile

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          sezione: NORME E TRIBUTI
          data: 2004-05-15 - pag: 25
          autore: G.RO.
          Il beneficio sarà ammesso anche quando il requisito verrà raggiunto in uno solo dei fondi

          La totalizzazione diventa più facile

          Una rivisitazione della totalizzazione dei periodi assicurativi prevista dall’articolo 7• della legge 388/2000 (Finanziaria 2001). È una delle innovazioni che risultano dal disegno di legge delega previdenziale, come approvato il 13 maggio scorso dal Senato. L’intervento ruota attorno ai seguenti punti:
          • estensione della facoltà di totalizzazione anche nei casi nei quali si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi depositari dei contributi (caso attualmente escluso dalla totalizzazione);
          • ampliamento progressivo delle possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente con l’obiettivo di consentire l’accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che ha compiuto il 65 anno di età che a quello in possesso di almeno 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età (si pensi, in particolare alla pensione di anzianità, attualmente esclusa dal beneficio della totalizzazione) e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno 5 anni di contributi;
          • ogni ente presso il quale sono stati versati i contributi dovrà pagare pro quota il trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo;
          • facoltà della totalizzazione estesa pure ai superstiti di assicurato, anche se deceduto prima del compimento dell’età pensionabile.

          La disciplina attuale. Il regolamento di attuazione dell’articolo 7
          • della legge 388/2000 è costituito dal decreto n. 57 del 7 febbraio 2003 del ministero del Lavoro. La totalizzazione, secondo l’articolo 1 del Regolamento, scatta a favore del lavoratore che non abbia maturato il diritto alla pensione in alcuna delle seguenti forme pensionistiche a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile con il sistema di calcolo «retributivo»:
          • assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei lavoratori dipendenti e le forme di previdenza obbligatorie esclusive, sostitutive ed esonerative dell’assicurazione generale stessa (Stato, Inpdap e così via);
          • gli enti privatizzati previsti dal decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, e successive integrazioni e modificazioni (Casse previdenziali dei liberi professionisti, Enasarco, Enpaia, Inpgi, fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime e Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani - Onaosi);
          • gli enti categoriali e pluricategoriali di cui al decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996 (chimici, biologi e così via). Il ministero del Lavoro fa rientrare nel beneficio della totalizzazione anche i lavoratori iscritti nella gestione separata Inps (articolo 2, comma 26, della legge 335/95) e gli iscritti al fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle professioni religiose diverse dalla cattolica.

          Totalizzazione e pro-rata. Il meccanismo della totalizzazione poggia essenzialmente sul criterio del «pro-rata» e cioè della quota di pensione liquidata da una gestione che ha utilizzato i periodi assicurativi di un’altra gestione per il raggiungimento del diritto a pensione. Per le pensioni o quote di pensione da liquidare con il sistema «retributivo» l’importo a carico di ciascuna gestione si ottiene applicando all’importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente di riduzione pari, appunto, al rapporto tra l’anzianità contributiva accreditata nella stessa gestione e quella accreditata a favore dell’interessato nel complesso delle gestioni previdenziali di cui si sono utilizzati i periodi assicurativi per il perfezionamento del diritto a pensione.

          Le quote di pensione liquidate dalle singole gestioni previdenziali costituiranno altrettante quote di un’unica pensione, soggetta a rivalutazione, integrata eventualmente al trattamento minimo secondo l’ordinamento e con onere a carico della gestione che corrisponde la quota pensionistica di importo più elevato.

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