11/3/2003 ore: 12:04

La Ue «salva» il Ruolo agenti

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Martedí 11 Marzo 2003
LIBERE PROFESSIONI

La Ue «salva» il Ruolo agenti

Una sentenza della Corte di giustizia spiega la direttiva del 1986

ALESSANDRO SELMIN

La Ue ammette il Ruolo degli agenti di commercio purché non danneggi i rapporti con l'impresa mandante. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea con una sentenza del 6 marzo. La Corte ritorna così sull'interpretazione della direttiva 86/653/Cee sugli agenti di commercio in seguito a una domanda proposta dal Tribunale di Trento. Per i giudici la direttiva «deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale la quale subordini all'iscrizione dell'agente commerciale in un Albo previsto a tale scopo, l'iscrizione dello stesso agente nel Registro delle imprese, a condizione che la mancanza di quest'ultima iscrizione non pregiudichi la validità di un contratto di agenzia concluso dall'agente con il suo preponente, o che le conseguenze della mancata iscrizione non ledano altrimenti la tutela che la direttiva accorda agli agenti commerciali nei rapporti con i loro preponenti». La conclusione della Corte solleva però nuovi dubbi perché non sembrano chiariti i rapporti tra iscrizione nel Registro imprese e iscrizione nel Ruolo professionale. Sulla direttiva la Corte Ue si è già pronunciata in altre occasioni: con le sentenze 30 aprile 1998 (causa Bellone) e 13 luglio 2000. Con la sentenza Bellone, la Corte ha deciso che l'iscrizione nell'Albo professionale non è una condizione di validità del contratto dell'agente con il suo preponente. Non ha però trattato la questione dell'iscrizione nell'Albo professionale. Numerosi tribunali italiani, invece, soprattutto nel corso del 2002, hanno dichiarato che il Ruolo agenti di commercio, previsto dalla legge 204/85, è incompatibile con la direttiva. Così gli agenti, in possesso di un mandato, devono iscriversi nel Registro imprese anche se non iscritte nel Ruolo professionale (si veda «Il Sole-24 Ore» del 28 agosto 2002). Secondo altri giudici, compreso quello di Trento che ha proposto il caso alla Corte, la direttiva non contesta la legittimità della legge 204, ma solo dell'articolo 9 della stessa legge, che rende nulli i contratti stipulati con agenti non iscritti nel Ruolo. La nuova sentenza della Corte sembra dare ragione a quest'ultima interpretazione. E per chi esercita l'attività di agente di commercio diventa obbligatoria anzitutto l'iscrizione nel Ruolo professionale, presupposto per l'iscrizione nel Registro imprese. Qualora un agente non sia iscritto nel Ruolo, il contratto con il preponente è salvo: ma sia l'agente che il preponente sono passibili di una sanzione amministrativa. Il dispositivo della sentenza è però ambiguo, quando afferma che una legge nazionale, come la 204/85, può subordinare l'iscrizione nel Registro imprese a quella nell'Albo professionale, a condizione che la mancata "presenza" nel Registro imprese non pregiudichi la validità del contratto d'agenzia. La legge italiana non ha mai considerato l'iscrizione nel Registro imprese la condizione per la validità del contratto di agente; è invece la mancata iscrizione nel Ruolo che viene sanzionata (articolo 9 della legge 204) con la nullità del contratto. Sicuramente l'ambiguità del dispositivo della sentenza deriva dal fatto che la Corte parte dall'erroneo presupposto, più volte richiamato nelle premesse, per cui l'iscrizione nel Registro imprese italiano sarebbe facoltativa per certi tipi di imprese, come gli agenti di commercio.

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