20/4/2005 ore: 12:34
Lavoratore notturno se l'opera è continuativa
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sezione:NORME E TRIBUTI - pagina 28 Risposta a un interpello: contano i contratti collettivi Lavoratore notturno se l'opera è continuativa Ove questi ultimi nulla prevedano, la prestazione di colui che solo " occasionalmente" sia occupato in lavoro " notturno" — e comunque con modalità temporali diverse da quelle cui la legge attribuisce tale qualificazione — non risulterà soggetta al limite massimo delle otto ore giornaliere di lavoro in media nelle 24, imposto dal decreto legislativo 66/ 2003. È questo il senso di uno dei primi interpelli a cui ha fornito risposta la direzione generale per l'Attività ispettiva. In linea con le indicazioni che hanno reso operativo il diritto di interpello ( con la circolare 24/ 2004; quindi con la circolare 49/ 2004), il ministero del Lavoro si è pronunciato il 12 aprile scorso, confermando l'applicazione della rigorosa disciplina del lavoro notturno solo per coloro che — secondo la definizione della legge— possono essere considerati lavoratori notturni. Non basta lo svolgimento saltuario di attività lavorative nel periodo notturno, vale a dire nell'arco di almeno sette ore che comprenda comunque l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Il quesito. L'Ordine dei consulenti del lavoro di Varese ha posto alla direzione generale per l'Attività ispettiva la questione circa l'applicabilità della disciplina del " lavoratore notturno" al dipendente di un'azienda che applichi il Ccnl del Terziario che presta attività notturna solo in alcune giornate e comunque in numero inferiore alle 80 per anno stabilite dalla legge ( articolo 1, comma 2, lettera e, decreto legislativo 66/ 2003). La problematica acquista particolare significato ove si consideri che il riconoscimento della qualifica di notturno attribuita a un prestatore di lavoro determina, con riferimento all'attività che lo riguardi, l'applicazione della più rigorosa disciplina in materia. In particolar modo, il limite massimo giornaliero di otto ore di lavoro in media nelle 24 ore. La soluzione del Lavoro. La posizione assunta dal ministero del Lavoro si segnala per l'estrema puntualità dell'esposizione rispetto a una disciplina che talvolta non è caratterizzata da immediata chiarezza espositiva. In primo luogo, viene fatto osservare come non ogni lavoratore che presti la sua opera nel periodo notturno debba considerarsi vincolato ipso facto al regime di legge. È tale invece chi presta un'attività che possa essere ricondotta, alternativamente, a una delle definizioni normative. Vale a dire, chi svolga normalmente — ovvero costantemente per la durata del proprio rapporto lavorativo— attività nel " periodo notturno" per almeno tre ore; oppure chi in tale orario svolga comunque almeno una parte della sua attività « secondo le norme definite dai contratti collettivi » . Solo in via sussidiaria e ulteriore dovrà badarsi al criterio stabilito dalla legge per cui va considerato altresì " notturno" chi lavori per un minimo di 80 giornate lavorative nel corso dell'anno, solare beninteso. In effetti nello stesso senso soccorre anche la circolare 8 del 3 marzo 2005 la quale sottolinea l'alternatività e la non sovrapposizione dei due criteri distintivi. Ferma questa premessa, il ministero del Lavoro non può che osservare come nel caso particolare, in difetto di una previsione contrattuale che estenda la definizione, per il lavoratore del quesito non trovi applicazione la disciplina del « limite massimo delle otto ore di lavoro giornaliero » , ben potendo questi essere impiegato oltre tale limite. Va a ogni modo sottolineato che la contrattazione collettiva di riferimento — da verificare per dare soluzione ai singoli casi — non risulta costituita solo da quella di livello nazionale, bensì da qualsiasi sia applicata nell'unità produttiva in cui opera il lavoratore. Perciò, la contrattazione collettiva di livello aziendale ben potrebbe derogare al limite lavorativo delle otto ore giornaliere, purché in tali ipotesi siano accordati periodi di riposo compensativo o, comunque, « una protezione appropriata ». |