Lunedì 13 Novembre 2000 Previdenza: Le norme generali per l’anticipo del pensionamento esistono da sette anni, ma sono rimaste inattuate. Lavori usuranti ancora senza tutela Definiti i criteri per individuare le attività: mancano, però, le modalità per la determinazione degli oneri contributivi La tutela dei lavori usuranti, prevista sin dal 1992 con la delega contenuta nella legge 241 e disciplinata con il Dlgs 374/93, non ha avuto sino a oggi pratica attuazione, anche dopo le modifiche e le integrazioni apportate con le successive leggi 335/95 e 449/96. Infatti anche se il decreto ministeriale del 19 maggio 1999 ha stabilito i criteri per l’individuare le mansioni usuranti, non è seguita entro i sei mesi successivi la contrattazione collettiva per l’indicazione delle stesse riferita alle varie categorie; attualmente si è in attesa di nuovo decreto contenente le modalità per determinare gli oneri contributivi, sulla base dell’indicazione dell’apposita Commissione tecnico-scientifica istituita allo scopo.
La possibilità di un anticipo del pensionamento per vecchiaia, con durata proporzionata ai periodi di lavoro svolti nell’esercizio di particolari attività gravose, costituisce la finalità delle nuove disposizioni. L’esigenza, riconosciuta nel quadro della riforma del sistema previdenziale, trova giustificazioni in particolari tipi di lavoro che possono determinare un anticipo nel termine della vita lavorativa, e nella necessità anche di neutralizzare per questi lavoratori alcune limitazioni introdotte di recente, come l’innalzamento di cinque anni dell’età pensionabile o i limiti posti alla concessione di un pensionamento anticipato per anzianità o per invalidità, forme che nel passato avevano permesso la cessazione dell’attività prima dell’età pensionabile. Le norme già emanate ricalcano la legge n. 5 del 1960 sul pensionamento dei minatori, prevedendo il versamento di un onere aggiuntivo, a copertura nei periodi svolti con simili mansioni, e conseguentemente diritto alla prestazione anticipata. La tutela risulta anche in parte simile alla pensione complementare: integra il sistema generale con carattere obbligatorio, ma concedendo un anticipo della pensione in luogo di un’integrazione del suo importo.
Il ritardo nell’attuazione è derivato da difficoltà varie, in parte collegate agli oneri di spesa, cosa che non giustifica i sette anni trascorsi, rendendo inutilizzata la quota di finanziamento a carico dello Stato, pari a 250 miliardi annui, regolarmente stanziata dal 1996. L’entrata a regime della nuova forma di tutela potrà però avere effetti positivi, inducendo le aziende, se possibile, a limitare nel tempo il ricorso a queste mansioni, al fine di evitare gli oneri aggiuntivi, ma favorendo maggior tutela delle condizioni di lavoro.
La normativa prevista dal decreto 374 e dalla legge 335 ha portata generale, applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, appartenenti ai settori sia privato che pubblico, e anche a favore degli autonomi. Usuranti sono definiti «i lavori per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente continuativo e intenso, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee».
Le attività rilevanti a questo fine sono indicate in un apposito elenco, in base al quale per ciascuna categoria devono essere fissate le mansioni effettive, individuate con criteri previsti dal decreto del 1999, che ha anche evidenziato le mansioni caratterizzate da «maggiore gravità dell’usura», per le quali è previsto un concorso dello Stato nella contribuzione. La gravità è valutata «con riferimento alla peculiarità dei rispettivi settori di attività e alle componenti socio-economiche che la connotano, anche sotto il profilo dell’incidenza all’usura stessa sulle aspettative di vita e all’esposizioni a rischi professionali di particolare gravità».
La contribuzione diretta a coprire l’onere deve essere versata sulla base di un’aliquota, determinata in base a criteri attuariali riferiti all’anticipo dell’età pensionabile, e stabilita, anche nelle modalità applicative, con decreto ministeriale; sulla stessa è esclusa ogni possibile fiscalizzazione o agevolazione. Per le mansioni con maggior gravità di usura, il concorso dello Stato è pari al 20% del finanziamento.
L’anticipo del pensionamento avviene nelle seguenti forme:
Pensione di vecchiaia. L’età pensionabile è ridotta di due mesi per ciascun anno con mansioni usuranti, sino a un massimo di 60 mesi, pari a cinque anni. Sono rilevanti anche le frazioni di anno superiori a 120 giorni; è necessario il minimo di un anno di attività continuativa.
Pensione di anzianità. I limiti di età anagrafica previsti dalla legge 335 sono ridotti di un anno. Per le mansioni con gravità di usura è prevista la riduzione di un’anno dell’anzianità contributiva per ogni dieci anni nelle mansioni stesse, per un massimi di due anni.
Pensione contributiva. Il coefficiente di rendimento riferito all’età nella quale è richiesta la pensione è aumentato di un anno per ogni sei di occupazione in lavori usuranti; in alternativa, in presenza di pari anzianità, può essere anticipata di un anno l’età minima di 57 anni per il pensionamento.
Domenico Fabrizio
De Ritis
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