 Giovedí 06 Febbraio 2003
SPECIALE LA RIFORMA DEL LAVORO
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Lavoro «a chiamata» Un compenso di «disponibilità» per chi si impegna a intermittenza
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In arrivo il lavoro a chiamata. L'articolo 4 del provvedimento delega infatti il Governo a emanare entro un anno, decreti legislativi che disciplinino e regolino nuove tipologie di lavoro flessibile, tra i quali, appunto, il lavoro a chiamata e poi quello occasionale e accessorio nonché il lavoro a prestazioni ripartite. In particolare, l'introduzione nell'ordinamento giuridico del lavoro a chiamata era stata già auspicata nel «Libro bianco» emanato dal Governo nel l'ottobre del 2001. La legge delega prevede, rifacendosi al modello olandese di job on call (o stand-by workers), il riconoscimento di una congrua indennità di disponibilità a favore del lavoratore che si obblighi nei confronti del datore di lavoro a garantire la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente. Due sono, pertanto, le caratteristiche di questo particolare tipo di lavoro subordinato: la discontinuità e intermittenza delle prestazioni svolte dal lavoratore, su richiesta del datore di lavoro; la cosiddetta indennità di disponibilità. Per quanto riguarda la prima caratteristica, la delega precisa che le prestazioni di carattere discontinuo o intermittente dovranno essere individuate dai contratti collettivi nazionali o territoriali o, in mancanza, ma solo provvisoriamente, dal ministro del Lavoro (e ciò rappresenta un'ulteriore novità della nuova legge). In base a questo schema negoziale, dunque, il lavoratore ha l'obbligo di prestare la propria attività lavorativa su richiesta del datore di lavoro e, in più, l'obbligo di rimanere a disposizione del datore di lavoro anche successivamente alla prestazione lavorativa effettuata e fino alla chiamata successiva. La delega, poi, prevede anche l'eventuale non obbligatorietà per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, perdendo così il diritto all'indennità di disponibilità. A queste obbligazioni del lavoratore corrisponde l'obbligo del datore di lavoro di erogare, da un lato, una retribuzione a titolo di corrispettivo del lavoro effettivamente prestato e, dall'altro lato, l'indennità sopra menzionata alla seconda caratteristica, volta a compensare la disponibilità del lavoratore per il periodo di non lavoro. Nel testo definitivo, la legge delega precisa che questa indennità deve essere «congrua». Questa precisazione è stata introdotta nel testo approvato dalla Camera al fine di evitare che l'indennità si risolva in un compenso irrisorio e meramente simbolico. Tuttavia, la legge non precisa quali siano o debbano essere i criteri in base ai quali valutare la congruità dell'indennità stessa. Sul punto, evidentemente, occorrerà attendere i decreti di attuazione. La legge, per ora, nulla dice inoltre circa la compatibilità di questa figura con le obbligazioni, quali ad esempio l'obbligo di fedeltà, previste per il lavoratore subordinato tipico. Infine, la legge prevede la possibilità di sperimentare questa tipologia di contratto di lavoro anche con particolari categorie di soggetti, quali i disoccupati con meno di 25 anni di età e i lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati licenziati a seguito di riduzione o trasformazione dell'attività economica svolta dal datore di lavoro e che siano iscritti nelle liste di mobilità e di collocamento. FRANCO TOFFOLETTO
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