14/7/2004 ore: 10:00
Lavoro a chiamata, meno vincoli
Contenuti associati
|
Lavoro a chiamata, meno vincoli |
|
Il contratto a chiamata, oltre ai primi riflessi già nel prossimo week end, potrà anche essere applicato nei periodi delle ferie estive (o delle più lontane vacanze natalizie e pasquali) a lavoratori di qualunque età. Infatti, il ricorso sperimentale al contratto intermittente era già possibile per impiegare disoccupati con meno di 25 anni e "over 45" espulsi dal ciclo produttivo o iscritti alle liste di mobilità e di collocamento. «La risposta data alla Fipe — spiega Maurizio Sacconi, sottosegretario al Welfare — è una interpretazione della norma che ha importanza perché è la prima applicazione del contratto di lavoro intermittente». Il documento del ministero del Lavoro (pubblicato qui sopra) è dettato dall’imperativo di cercare di combattere il lavoro sommerso. «Siamo stati tempestivi nel dare la risposta — spiega Sacconi — per cercare di attrarre nel mercato del lavoro regolare i tanti spezzoni di lavoro intermittente dei fine settimana e stagionale, quasi sempre in nero. Pensiamo alla ricettività alberghiera, alla ristorazione, a quelle attività tipiche dei pubblici esercizi che hanno dei picchi produttivi proprio in questo periodo». Il contratto a chiamata per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno (articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 276/03) è possibile applicarlo anche senza il rimando alla contrattazione collettiva o a un eventuale decreto ministeriale. «Abbiamo ritenuto che così vada interpretata la norma — continua il sottosegretario — perché la disposizione esplicitamente parla di lavoro nel week end o legato al periodo feriale tipizzando già alcuni casi. È per tutti gli altri casi che serve l’accordo tra le parti per stabilire quando si può usare il lavoro a chiamata». Per tutti gli altri casi, quelli previsti dall’articolo 34, comma • (che prevede il ricorso al contratto di lavoro intermittente per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro) e quelli previsti dall’articolo 37, comma 2 (ulteriori periodi «predeterminati» possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro) è necessario l’accordo tra le parti. Un accordo, per tutti questi altri casi, che è ancora lontano dall’essere raggiunto. «La prima fase di cinque mesi per cercare di raggiungere un’intesa tra le parti — ricorda Sacconi — è passata inutilmente e se non si raggiungerà il ministro potrà agire anche in assenza. Il ministro ha peraltro atteso a esercitare la sua funzione, volendo dare alle parti ancora uno spazio per cercare di mettersi d’accordo». Nel descrivere il debutto del contratto a chiamata (la cui relativa indennità di disponibilità, tra l’altro, è stata fissata al 20% della retribuzione) il pensiero di Sacconi va ai sindacati. «Mi auguro — conclude — non ci siano contestazioni da parte dei sindacati perché l’alternativa sono posti di lavoro in nero. La cosa incoraggiante è invece che nei pubblici esercizi si voglia assumere lavoratori nel periodo di picco». |