19/4/2005 ore: 11:49

Lavoro «mobile», 48 ore settimanali

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    martedì 19 aprile 2005

    sezione: NORME E TRIBUTI - pagina 27

    COMUNITARIA 2004 • Le direttive da recepire

    Lavoro «mobile», 48 ore settimanali

    MARIA ROSA GHEIDO

    L a Legge comunitaria 2004 delega il Governo a recepire, con appositi decreti legislativi, alcune direttive che tutelano i rapporti di lavoro, con particolare riferimento all'orario e alle procedure di consultazione e coinvolgimento dei lavoratori.

    L'orario di lavoro. L'organizzazione dell'orario di lavoro è stata disciplinata, nel 2003, con il decreto legislativo n. 66 che ha recepito le direttive 93/ 104/ Ce e 2000/ 34/ Ce, poi entrambe abrogate, dal 2 agosto 2004, dalla nuova direttiva 2003/ 88/ Ce, di cui la Legge comunitaria in argomento dispone l'attuazione. La direttiva 2003/ 88 non varia, peraltro, la sostanza delle direttive abrogate, delle quali si limita a organizzare e coordinare le tematiche, apportandovi le sole modificazioni rese necessarie dall'opera di codifica.

      Il testo coordinato che ne risulta accentua la funzione di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori a cui deve essere finalizzata l'organizzazione dell'orario di lavoro, fermo restando che la stessa direttiva 2003/ 88/ Ce è oggetto di una proposta di modifica da parte del Parlamento europeo risalente all'autunno scorso. Diversi principi della direttiva sono già presenti nel nostro sistema normativo, come il diritto del lavoratore di beneficiare di un periodo di ferie annuali retribuite e irrinunciabili, salvo la possibilità per i contratti collettivi di stabilire un maggior periodo. I lavoratori " mobili".
      La direttiva 2002/15/Ce stabilisce, invece, prescrizioni minime per organizzazione dell'orario di lavoro dei lavoratori cosiddetti " mobili" del settore autotrasporto, esclusi dall'applicazione del Dlgs 66/ 2003 al fine di migliorare anche la sicurezza stradale. In questa ottica, l'articolo 4 della direttiva stabilisce in 48 ore la durata media della settimana lavorativa, che può arrivare a un limite massimo di 60 ore solo se, su un periodo di quattro mesi, la media delle ore di lavoro non supera le 48 ore settimanali.

      Ciò vale anche in caso di concomitanti rapporti di lavoro, per i quali la sommatoria delle ore di lavoro effettuate non potrà superare tali valori. Per consentire il rispetto dei limiti, il datore di lavoro chiede per iscritto al lavoratore, che per iscritto dovrà fornire l'informazione, le ore di lavoro prestate a un altro datore di lavoro.

      La consultazione e il coinvolgimento dei lavoratori. Il Governo dovrà recepire le direttive 2002/ 14/ Ce e 2003/ 72/ Ce che riguardano, rispettivamente, l'informazione e la consultazione dei lavoratori e il coinvolgimento degli stessi nell'organizzazione delle società cooperative europee.
        Rientra nei temi della direttiva 2002/14/Ce l'esigenza di intensificare il dialogo sociale e le relazioni di fiducia nell'ambito dell'impresa, per sviluppare la flessibilità e agevolare l'accesso dei lavoratori alla formazione nell'ambito dell'impresa in un quadro di sicurezza. In tal senso occorre, quindi, promuovere e favorire l'informazione e la consultazione dei lavoratori nell'ambito dell'impresa, premesso che la direttiva stessa definisce " informazione" la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori e " consultazione" lo scambio di opinioni e l'instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro.

        La direttiva 2003/72/Ce intende garantire le procedure per l'informazione e la consultazione a livello transnazionale nell'ambito della società cooperativa europea( Sce), di modo che i rappresentanti dei lavoratori usufruiscano, nell'esercizio delle loro funzioni, delle garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e/o dal regime vigente nel Paese in cui lavorano.

          Da adottare
          Le direttive in recepimento e il loro campo di applicazione

          Informazione. La direttiva 2002/ 14/ CE istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori e si applica, a seconda della scelta fatta dagli Stati membri: alle imprese che impiegano in uno Stato membro almeno 50 addetti o agli stabilimenti che impiegano in uno Stato membro almeno 20 addetti
          Cooperative. La 2003/ 72/ CE completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. L'ambito di applicazione è in linea di massima quello delle società cooperativa costituite ai sensi del regolamento ( CE) n. 1435/ 2003
          Lavoratori " mobili". La direttiva 2002/ 15/ CE concerne l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto
          Orario di lavoro. La 2003/ 88/ CE riguarda taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Si applica a tutti i settori di attività, salvo specifiche esclusioni, e regola riposi, ferie e durata massima settimanale del lavoro

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