Lavoro, scatta l'orario «europeo»

Mercoledí 16 Aprile 2003
NORME E TRIBUTI |
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Lavoro, scatta l'orario «europeo»
 Pubblicato il decreto legislativo di recepimento
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La nuova disciplina dell'orario di lavoro, esattamente dopo 80 anni, è legge dello Stato. Sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 87 del 14 aprile è stato pubblicato il decreto legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003 emanato ai sensi dell'articolo 22 della legge 39/2002 con la quale il Parlamento aveva delegato il Governo a recepire in legge la direttiva n. 93/104/Ce in materia di orario di lavoro, come modificato dalla direttiva 2000/34/Ce. Le novità introdotte con il decreto, in vigore dal 29 aprile, sono numerose anche se vengono fatte salve alcune norme attuative dell'Rdl 15 marzo 1923 n. 692. Una novità degna di rilievo è innanzitutto il campo di applicazione. L'attuale decreto si applica a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare, del personale di volo dell'aviazione civile, nonché dei lavoratori mobili nei confronti dei quali saranno attuate altre specifiche disposizioni. Il decreto trova invece applicazione nei confronti delle Forze armate e di Polizia, della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, delle strutture giudiziarie, penitenziarie, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato. Tuttavia nei confronti di tali attività appositi decreti ministeriali, da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore, dovranno individuare «le particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse al servizio stesso» che non permettono la piena applicazione del decreto. In merito all'articolazione dell'orario, a differenza della legge originaria, non si fa più riferimento alla limitazione della giornata lavorativa - che da più parti si riteneva superata dopo l'avvento dell'articolo 13 della legge 196/1997 - ma soltanto alla settimana lavorativa che viene confermata in 40 ore, fermo restando che i contratti collettivi, come del resto già avviene, possono stabilire una durata minore e riferire il limite settimanale a una media annuale, senza che nei periodi in cui c'è una minore o una maggiore prestazione vi sia rispettivamente una riduzione o una maggiorazione della retribuzione. La regolamentazione di tale ultima flessibilità dell'orario è tuttavia demandata alla contrattazione collettiva. Viene comunque fissato un termine inderogabile di riposo giornaliero che non potrà essere inferiore a 11 ore consecutive nell'arco di 24 ore. Poiché il decreto non pone in proposito alcun ulteriore elemento di valutazione, deve ritenersi che la durata di tale riposo dovrà essere garantita indipendentemente dal numero dei rapporti di lavoro. Ciò ovviamente comporta una "doverosa" informazione tra il datore di lavoro e il lavoratore interessato. Per la prima volta è la legge a stabilire l'obbligo da parte del datore di lavoro a far fruire le pause durante la prestazione giornaliera fissandone direttamente la durata (minimo di dieci minuti) in assenza di apposita disciplina contrattuale. Analogamente a quanto avveniva in passato per il pubblico impiego - fino a prima della privatizzazione anche di tale rapporto - il legislatore entra nel merito della durata delle ferie che, ferma restando la facoltà per i contratti collettivi di stabilire condizioni di miglior favore, non potrà essere in ogni caso inferiore a quattro settimane. Mancando ulteriore precisazione, in tal caso il riferimento sarà alle settimane di calendario. La legge entra in vigore il prossimo 29 aprile; non ha bisogno di decreti attuativi se non quelli già citati, quelli inerenti il riposo in un giorno diverso dalla domenica e le lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali. LUIGI CAIAZZA
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