1/9/2003 ore: 12:00

Le «co.co.co.» diventano contratti di lavoro a progetto

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Lunedì 1 Settembre 2003

ENTRO SETTEMBRE RIDOTTO DRASTICAMENTE IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Le «co.co.co.» diventano contratti di lavoro a progetto
Obbligatoria la forma scritta e la determinazione della durata del rapporto
Alessio Berardino
Armando Cravino


Al via la riforma. E' in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo di attuazione della riforma del mercato del lavoro, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri dello scorso 31 luglio.
Anche se solo piccola parte della normativa entrerà immediatamente in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta (per il grosso delle novità sarà necessario attendere i relativi decreti attuativi) il Governo si è impegnato a rendere operativa la riforma entro l'anno, stravolgendo quindi il mercato del lavoro (introducendo tra l'altro la figura di operatori privati nel settore del collocamento e del lavoratore «a chiamata» o «job on call»).
Uno dei punti di maggior innovazione del Decreto riguarda sicuramente l'introduzione del cosiddetto lavoro a progetto, che sostituirà, una volta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la norma, i famosi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che vedranno ora il loro campo di applicazione notevolmente ristretto. Si tratta di una vera e propria rivoluzione che si stima possa riguardare circa 2 milioni di lavoratori che dovranno ora, con molta attenzione, riformulare i contratti che li legano attualmente ai loro committenti.
Ecco i principali aspetti del nuovo lavoro a progetto, che fiscalmente continuerà a rientrare nelle previsioni dell'art. 47 del Tuir (redditi assimilati al lavoro dipendente), ricordando due punti.

Il primo è che è stato disposto un regime transitorio per cui i contratti di co.co.co. stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto, e che non possono essere ricondotti ad un progetto, mantengono comunque efficacia fino alla loro scadenza, ma non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui sopra. Il secondo è che sono escluse dal campo di applicazione della nuova normativa, e mantengono quindi l'attuale regime contrattuale, alcune attività quali quella dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società (amministratori e sindaci) e quelle rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni
e società sportive dilettantistiche.
Il punto centrale della riforma riguarda l'affermazione che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, «devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro, o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa». Da ciò consegue che tutti i rapporti di collaborazione dovranno avere un termine di durata determinato, o almeno determinabile con la fine del progetto o programma, distinguendo quindi in modo finalmente chiaro tale rapporto da quello di tipo subordinato, una situazione di ambiguità che fino ad ora aveva infatti portato spesso ad usi elusivi dello strumento della co.co.co.
Il contratto di lavoro a progetto dovrà essere obbligatoriamente stipulato in forma scritta e dovrà contenere, tra l'altro:
a) l'indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto.
b) Il corrispettivo, che deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto, e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese.
c) Le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sull'esecuzione della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa.
d) Le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
Sono nuovi anche gli obblighi per il collaboratore a progetto. Da segnalare l'impegno a non svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai loro programmi e all’organizzazione. Parallelamente vengono ampliati anche i diritti del lavoratore, che dovrà essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto e che sarà maggiormente tutelato.
La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano infatti l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza però l'erogazione del corrispettivo. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il contratto si intende comunque risolto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
Le parti potranno recedere prima della scadenza del termine per giusta causa o secondo le diverse causali e modalità eventualmente stabilite nel contratto di lavoro individuale.
Molta attenzione devono fare a questo punto i committenti, dato che per quanto fin qui detto i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto o programma di lavoro saranno considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Di conseguenza qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato configuri, o sia venuto a configurare, un rapporto di lavoro subordinato, esso si converte automaticamente in un rapporto di lavoro dipendente.

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