Maternità anticipata, l'Inps fissa le condizioni per l'assegno

Martedí 29 Aprile 2003
NORME E TRIBUTI |
 |
|
 |
Maternità anticipata, l'Inps fissa le condizioni per l'assegno Diramate le istruzioni in caso di fine rapporto
|
|
 |
Le lavoratrici che hanno ottenuto dall'Ispettorato del lavoro l'autorizzazione per anticipare il periodo di astensione dal lavoro per maternità e il cui rapporto è successivamente cessato, possono continuare a percepire l'indennità economica di maternità solo se l'autorizzazione è stata concessa «a causa di gravi complicanze della gravidanza e di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza». Lo ha precisato l'Inps con il messaggio 343 del 28 aprile rispondendo a richieste di chiarimenti pervenute da molte sedi periferiche. Il problema si è posto perché capita talvolta che il periodo di astensione anticipata, o la proroga di quello normale, disposta dai servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del Lavoro riguarda, in tutto o in parte, periodi nei quali il rapporto di lavoro è già cessato. Il secondo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 151/01 prevede infatti che il servizio ispettivo può disporre il divieto di prestare l'attività lavorativa per le donne in gravidanza prima che inizi quello normale (da due a un mese prima della nascita del bambino) per i seguenti motivi:
a)nel caso di gravi complicazioni della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b)quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino;
c)quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
Il problema che si è posto l'Istituto è se debba essere ancora corrisposta l'indennità di maternità per i periodi autorizzati, anche se il rapporto è venuto a cessare per qualunque motivo. L'Inps ricorda che al riguardo c'è già stata una decisione del Consiglio di Stato (parere 2176/71 del 19 novembre 1986,) con il quale era stato riconosciuto il diritto a continuare a percepire l'indennità di maternità purchè ne ricorressero i presupposti previsti per l'interdizione normale e cioè purché non fossero trascorsi più di 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro oppure purché non fossero trascorsi più di 60 giorni tra un provvedimento di proroga dell'interdizione anticipata e il successivo. Tuttavia l'Istituto fa notare che il caso esaminato dal Consiglio di Stato era quello previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 151/01. Questa situazione, riguardando le condizioni fisiche della lavoratrice, impedisce di fatto lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa e giustifica pertanto l'erogazione della indennità di maternità anche se il rapporto di lavoro dovesse cessare. Le altre due ipotesi invece sono strettamente connesse al tipo di attività lavorativa svolta al momento della richiesta. Pertanto, se l'attività lavorativa cessa, viene meno anche il presupposto per il rilascio dei provvedimenti dei servizi ispettivi. Le sedi sono quindi invitate dall'Istituto a segnalare, in questi casi, la cessazione del rapporto di lavoro alla Dpl, affinché revochi il provvedimento o ne modifichi la durata. NEVIO BIANCHI
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
Per offrire una migliore esperienza di navigazione questo sito utilizza cookie anche di terze parti.
Chiudendo questo banner o cliccando al di fuori di esso, esprimerai il consenso all'uso dei cookie.
Per saperne di più consulta la nostra Privacy e Cookie Policy