Maternità, le colf lavoratrici di serie B
18 ottobre 2002 |
economia |
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Maternità, le colf lavoratrici di serie B
Le colf, purtroppo, rimangono, nell'opinione del legislatore, lavoratrici di serie B. Perfino per la Corte Costituzionale. La quale, con una recente sentenza (la n. 334/2002) ha confermato che il diritto all'indennità di maternità per questa categoria di lavoratrici, da corrispondersi da parte dell'Inps, è subordinato alla condizione che il datore di lavoro abbia versato almeno un anno di contributi (52 contributi settimanali nel biennio) oppure sei mesi (26 contributi settimanali) nell'ultimo anno. Questa condizione non è perciò, apparsa discriminante per le colf nemmeno alla Consulta che ha giustificato, con argomentazioni un po' fragili, la differenza che le separa dalle altre lavoratrici dipendenti. Queste ultime, infatti,ottengono l'indennità di maternità senza che sia stato versato un numero minimo di contributi, ma semplicemente in presenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché esso sia stato instaurato un giorno prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria. La Corte Costituzionale ha dunque dichiarato inammissibile l'eccezione di legittimità sollevata dalla Corte di appello di Venezia riguardo alla disposizione contenuta nell'art. 4 del Dpr 1403/71, affermando che abolire questa condizione limitativa della sussistenza per le colf, di una contribuzione minima per poter invocare il diritto all'indennità di maternità, significherebbe «alterare la coerenza» di un sistema «che si connota per alcune indubbie peculiarità», rendendolo «inapplicabile nel suo complesso». Infatti, ha precisato la Consulta «il condizionamento del diritto all'indennità di maternità al requisito contributivo è elemento non isolabile dalla complessa disciplina che regola questo tipo di prestazione previdenziale». Di contro la Corte d'appello di Venezia aveva invece sostenuto che la specialità del lavoro domestico non giustifica la richiesta di un'anzianità contributiva e che perciò la norma che la prevede viola il principio di uguaglianza, essendo le colf assoggettate ad un regime peggiore rispetto a quello delle altre lavoratrici. La conclusione - peraltro accennata anche dalla Consulta nella propria sentenza - dovrebbe venire, dunque, dal legislatore attraverso una nuova norma che metta le colf - ma anche le lavoratrici agricole e quelle autonome, alle quali, per ottenere l'indennità di maternità, viene parimenti richiesta un'anzianità contributiva minima - sullo stesso piano previdenziale delle altre lavoratrici dipendenti. Giovanni Pavone
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