Maternità, più tutele con il progetto
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ItaliaOggi (La riforma del lavoro) Numero 079, pag. 34 del 2/4/2004 di Daniele Cirioli
Proroga del contratto per 180 giorni in aggiunta all'indennità La gravidanza sospende e proroga il lavoro a progetto; la maternità indennizza il collaboratore. Nel primo caso, infatti, il lavoratore a progetto dietro presentazione di idonea certificazione scritta può ottenere la sospensione del rapporto di lavoro, senza erogazione dei compensi, nonché la proroga per almeno un periodo di 180 giorni. In caso di maternità, invece, la collaboratrice (e in alcuni casi il collaboratore-padre) ha diritto a un'indennità a condizione di aver contribuito all'Inps per almeno tre mesi nell'ultimo anno. La riforma e l'incremento delle tutele La situazione riguarda una lavoratrice a progetto, ossia titolare di una co.co.co. nella nuova veste di lavoro a progetto (la nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 276/03). Chiede di conoscere il sistema di tutele assicurato dalla contribuzione previdenziale e in particolare in caso di maternità. L'occasione è propizia per focalizzare la materia e per raccordarla con le vecchie disposizioni. Il problema del raccordo deriva dal fatto che i lavoratori a progetto restano comunque dei co.co.co.; e, in quanto tali, hanno diritto all'insieme delle prestazioni che Inps e Inail assicurano al verificarsi di determinati eventi (infortunio, malattia, maternità, nucleo familiare) ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata e assicurati all'Inail. Dal 24 ottobre 2003, si è creato un doppio sistema di tutele per i collaboratori: quello che si applica a tutte le collaborazioni coordinate e continuative e quello valido solo per i lavoratori a progetto. Tra gli scopi dichiarati, la riforma prevedeva l'incremento delle tutele per i collaboratori. Così è stato su certi aspetti; infatti, nei rapporti di lavoro a progetto il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito; il collaboratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore delle invenzioni; ai rapporti a progetto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro (se la prestazione si svolge nei luoghi di lavoro del committente). Nulla risulta innovato per ciò che concerne le tutele previdenziali (quelle che derivano dalla contribuzione del collaboratore a Inps e Inail). In tal caso, i lavoratori a progetto ereditano tutto dal passato per ciò che riguarda le situazioni di malattia, Anf, infortunio e maternità (si tralascia il discorso pensionistico). Poiché richiesto dal quesito, si analizzano le situazioni assistenziali tipiche (malattia, infortunio, gravidanza/maternità), tenendo separati i due sistemi di tutele. Tutele applicabili a tutte le co.co.co Il primo insieme di tutele interessa tutte le co.co.co., sia quelle instaurate prima della riforma del lavoro (prima del 24 ottobre 2003), sia quelle instaurate successivamente come nel caso del quesito in esame (lavoratori a progetto). Le tutele sono le seguenti: - assegno al nucleo familiare; - indennità di malattia; - indennità di maternità; - prestazioni Inail. L'assegno per il nucleo familiare (Anf) spetta se i redditi da co.co.co. sono almeno il 70% del reddito complessivo; va presentata apposita domanda all'Inps (a partire dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede l'Anf) che provvede all'erogazione diretta della prestazione. L'importo è fissato nella stessa misura dei lavoratori dipendenti (riportato nelle apposite tabelle predisposte dall'Inps). L'indennità di malattia spetta in caso di ricovero e degenza presso strutture ospedaliere. L'assegno è erogato dall'Inps per massimo 180 giorni nell'anno solare, a domanda, a condizione che risultino accreditati almeno tre mesi di contribuzione nell'anno precedente (12 mesi) l'inizio della malattia e che il reddito del collaboratore non superi euro 57.680 per il 2004 (70% del massimale contributivo). La misura dell'indennità dipende dalla contribuzione accreditata (in mensilità) e può variare, in misura giornaliera, dall'8 al 16% di 226 euro per il 2004 (1/365 del massimale contributivo annuo). Relativamente all'Inail, le prestazioni sono quelle spettanti di principio a tutti i lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'obbligo assicurativo all'Inail dei co.co.co., in vigore dal 16 marzo 2000, scatta qualora il collaboratore svolga un'attività di quelle indicate dalla legge come rischiose (dpr n. 1124/65), ossia in caso di conduzione personale, non occasionale, di veicoli a motore nell'esercizio delle proprie mansioni. Il quesito verte, in modo particolare, sulle prestazioni legate alla maternità; in questo caso (che non è lo stesso della gravidanza, considerato nel lavoro a progetto), la collaboratrice ha diritto a un'indennità per un periodo di cinque mesi, corrispondente ai due mesi antecedenti e i tre mesi successivi al parto. In caso di adozione e affidamento, l'indennità spetta per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia del minore. La prestazione è estesa al padre (co.co.co.), anche adottivo o affidatario, in caso di morte, grave infermità della madre, abbandono del figlio o affidamento esclusivo del bimbo al padre; in tal caso si parla di indennità di paternità e spetta per i tre mesi successivi al parto (o all'ingresso in famiglia in caso di adozione e affidamento), ovvero per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre. In ogni caso, l'indennità spetta a patto che l'interessato (madre o padre collaboratore coordinato e continuativo) possa far valere una contribuzione all'Inps per almeno tre mesi nell'anno precedente i due mesi prima del parto. La misura dell'indennità di maternità dipende dal reddito di co.co.co.; infatti, nella misura giornaliera, è pari all'80% di 1/365 di tale reddito percepito nei 12 mesi precedenti l'evento (nascita o adozione o affidamento). Tutele applicabili solo al lavoro a progetto Il secondo insieme di tutele interessa solo i lavoratori a progetto, ossia le co.co.co. instaurate dopo la riforma del lavoro (dopo il 24 ottobre 2003), e non concerne prestazioni economiche come nel primo caso. La validità di questo secondo sistema di tutele dipende dal contratto di assunzione e dall'eventuale certificazione del rapporto di lavoro. Le nuove tutele sono relative alle ipotesi di malattia, di infortunio e di gravidanza; incidono unicamente sul contratto di lavoro e in modo specifico sulla durata del rapporto. In via di principio, né la gravidanza, né la malattia e né l'infortunio comportano l'estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso per la relativa durata senza erogazione di corrispettivo. In caso di malattia e/o di infortunio, in particolare, la sospensione non comporta una proroga della durata del contratto che si estingue alla scadenza. Il committente può tuttavia recedere dal contratto se la sospensione di protrae per un periodo superiore a 1/6 della durata del rapporto fissata nel contratto ovvero a 30 giorni se la durata è determinabile (periodo di comporto). In caso di gravidanza (che non è la maternità), la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. Ai fini della prova, il collaboratore è tenuto a presentare sempre (malattia, infortunio e gravidanza) apposita documentazione. Va evidenziato, infine, che tale sistema di tutele per i lavoratori a progetto può essere oggetto di rinunzie o transazioni in sede di certificazione del rapporto di lavoro. Opzione, tuttavia, non ancora praticabile fino a che non sarà data attuazione alla norme del dlgs n. 276/03, che hanno introdotto le nuove procedure di certificazione. (riproduzione riservata) |