13/4/2004 ore: 10:54

Mini-co.co.co., conta il contratto

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Numero 088, pag. 40 del 13/4/2004
Autore: di Daniele Cirioli
 
Mini-co.co.co., conta il contratto
 
La qualificazione della collaborazione occasionale prescinde dall'effettivo impegno del lavoratore
Il requisito dei 30 giorni l'anno valutato in base all'accordo
 
È la durata stabilita nel contratto di co.co.co. a qualificare una collaborazione come occasionale (mini-co.co.co.). Se il compenso non supera i 5 mila euro, per verificare il requisito di occasionalità della collaborazione (massimo 30 giorni in un anno solare) non rileva l'effettivo impegno/impiego del collaboratore nell'esecuzione dell'attività lavorativa, ma piuttosto la durata fissata nel contratto di collaborazione.

La riforma delle co.co.co. La riforma del lavoro (dlgs n. 276/03), tra l'altro, ha innovato il tipico rapporto parasubordinato di collaborazione coordinata e continuativa. Diverse le novità: quella fondamentale richiede che tutti i rapporti di co.co.co., a partire dal 24 ottobre 2003, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso. Quando tale fondamentale requisito è soddisfatto, la co.co.co. è legittima e soggetta alla disciplina dettata dalle disposizioni del titolo VII del decreto legislativo n. 276/03 (su forma del contratto; determinazione dei compensi; obbligo di riservatezza; invenzioni del collaboratore; altri diritti e tutele ecc.). Se manca il requisito, invece, la co.co.co. rischia la trasformazione in rapporto subordinato a tempo indeterminato. In particolare, nei casi in cui una co.co.co. venga stipulata senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, l'articolo 69 del dlgs n. 276/03 ritiene che il rapporto sia da considerare sin dalla data di costituzione come subordinato (lavoro dipendente a tutti gli effetti). Il basilare vincolo, tuttavia, può essere trascurato nel caso di co.co.co. di durata e compenso limitati. Infatti, fermo restando che trattasi di collaborazioni coordinate e continuative (ossia, che è lo stesso, di rapporto di lavoro di tipo parasubordinato), i rapporti di durata fino a 30 giorni e con compenso fino a 5 mila euro in un anno solare e con lo stesso committente non necessitano dell'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase (il dlgs n. 276/03 le chiama ´prestazioni occasionali') ai fini della legittima instaurazione.

La mini-co.co.co. Le mini-co.co.co. (il dlgs n. 276/03 le definisce ´prestazioni occasionali' generando confusione con le attività di lavoro autonomo occasionale), ha spiegato il ministero del lavoro nella circolare n. 1/04, sono rapporti di lavoro parasubordinato per i quali, ´data la loro limitata portata, si è ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle dall'ambito di applicazione della nuova disciplina'. E ha aggiunto che tali rapporti si distinguono sia dalle ´prestazioni occasionali di tipo accessorio' rese da particolari soggetti (articolo 70 del dlgs n. 276/03) sia dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, in cui non si riscontra un coordinamento e una continuità nelle prestazioni.

La disciplina della mini-co.co.co. Le prestazioni occasionali (mini-co.co.co), appartenendo all'ambito della parasubordinazione, sono soggette alle discipline previdenziali, assicurative e fiscali proprie di tale specie di lavoro. Del resto, la riforma del lavoro prende in esame esclusivamente gli aspetti civilistici (contrattuali) dei rapporti di lavoro. Ciò vuol dire, pertanto, che la mini-co.co.co. è soggetta al contributo previdenziale alla gestione separata Inps; che è soggetta all'assicurazione Inail se ha per oggetto prestazioni lavorative soggette a tutele contro gli infortuni sul lavoro; che i relativi compensi configurano, ai fini fiscali, redditi assimilati al lavoro dipendente.

I requisiti delle mini-co.co.co. Per poter qualificare una mini-co.co.co. è necessario, dunque, la compresenza di due fondamentali condizioni:

* che il compenso, complessivamente percepito dal collaboratore in un anno solare, non superi i 5 mila euro;

* che la durata del/i rapporto/i di collaborazione, complessivamente in un anno solare, non sia superiore a 30 giorni.

Sia il limite di durata (30 giorni) che di compenso (5 mila euro) deve essere riferito a ciascun singolo committente. Di conseguenza, ha spiegato l'Inps (circolare n. 9/04), il superamento di detti limiti per effetto del susseguirsi, in capo allo stesso collaboratore, di una pluralità di rapporti, non rende necessaria l'esistenza del progetto o del programma di lavoro. In altre parole, un lavoratore può essere occupato tutto l'anno con mini-co.co.co., quando lavori con diversi committenti e con nessuno di questi per rapporti superiori a 30 giorni.

I quesiti. In entrambi i quesiti in esame il compenso non supera i 5 mila euro, e sono chieste indicazioni sulle modalità di calcolo della durata delle prestazioni ai fini della verifica della seconda delle condizioni. Il primo quesito, in particolare, si riferisce a una co.co.co. da marzo a ottobre, avente a oggetto la prestazione di cameriere da fornirsi esclusivamente in occasione di matrimoni che, nel predetto periodo, non si verificano più di 20 volte. Il secondo caso è relativo a un'accompagnatrice turistica che, pur essendo titolare di una co.co.co. per sei mesi, non va mai oltre le 30 escursioni in un anno.

La durata nella mini-co.co.co. In linea generale, sia nel caso del cameriere che dell'accompagnatrice turistica; potrebbero immaginarsi la presenza di mini-co.co.co; infatti, sia nell'uno (20 matrimoni) che nell'altro caso (30 escursioni) le ´prestazioni' non superano il limite di 30 nell'anno solare. Invece, ciò è da escludere per diverse ragioni.

Prima di tutto è la stessa definizione normativa di mini-co.co.co. (ovvero di prestazioni occasionali come le chiama il dlgs n. 276/03) a escludere che possa farsi riferimento all'effettivo impegno o impiego del collaboratore per determinare la durata della collaborazione. Il comma 2 dell'articolo 61, infatti, stabilisce che tali sono ´i rapporti di durata complessiva non superiori a 30 giorni in un anno solare', con evidente riferimento ´al rapporto' in sé considerato, a prescindere dall'effettiva occupazione del collaboratore.

Ben più importante è la seconda ragione, ossia la qualificazione di collaborazione. La mini-co.co.co. (e ogni collaborazione coordinata e continuativa) per essere tale (cioè qualificabile come rapporto parasubordinato) deve presentare tutti i requisiti fondamentali della parasubordinazione, vale a dire:

* autonomia del collaboratore nello svolgimento dell'attività lavorativa;

* coordinazione con il committente;

* irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione.

Il problema si presenta per l'ultimo dei requisiti che, sul piano pratico, riflette e realizza allo stesso tempo l'autonomia del collaboratore. Infatti, la collaborazione è finalizzata all'esecuzione di un risultato che prescinde dal tempo impiegato, anche se può essere eseguita in prefissati periodi temporali (in virtù di forme di coordinamento). Il rischio è che, considerando la co.co.co. in base al ´numero' di giornate di prestazione (cioè come durata di impiego/impiego), si finisca per qualificare la stessa di natura subordinata, rapporto in cui la prestazione lavorativa viene messa a disposizione di un datore di lavoro per un certo periodo di tempo, in base alle mansioni concordate nel contratto di lavoro.

La durata nella mini-co.co.co. è quella del contratto. Le considerazioni che precedono escludono la possibilità di determinare la durata di una collaborazione in base alle prestazioni rese dal collaboratore; ciò che conta, è la durata del ´rapporto' di co.co.co. fissato nel contratto di collaborazione. Nel caso specifico del cameriere, pertanto, ne discende che se la co.co.co. è stipulata dal 1° marzo al 31 ottobre essa sarà soggetta al lavoro a progetto, a prescindere dal numero di giornate di prestazioni (in verità, nel caso in esame, si presenta difficile la stessa qualificazione parasubordinata della prestazione). Diversa sarebbe la situazione, invece, se le parti (committente e collaboratore), per ogni giornata di prestazione, decidessero di stipulare un contratto di co.co.co.; al più si arriverebbe a 20 rapporti in un anno solare e quindi a 20 mini-co.co.co. senza vincolo, per nessuna di queste, della previsione di un progetto, programma di lavoro o fase di esso. (riproduzione riservata)

 
 
 
 
 

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