14/3/2003 ore: 12:01

Mobilità, si allontana la pensione anticipata

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Venerdí 14 Marzo 2003
NORME E TRIBUTI

Mobilità, si allontana la pensione anticipata
G.RO.

I lavoratori che si trovano in una posizione contributiva e anagrafica corrispondente a quella indicata nella tabella B, allegata alla legge 335/95 (riforma Dini) anteriormente al collocamento in mobilità, raggiungeranno il diritto alla pensione di anzianità al conseguimento degli ordinari requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, oppure di sola anzianità contributiva, previsti dalla tabella C, allegata alla legge 449/97 (riforma Prodi). Lo chiarisce l'Inps con il messaggio 88 del 13 marzo 2003. Ovviamente, se si tratta di operai o lavoratori precoci scatta comunque l'applicazione della tabella B della riforma Dini. L'articolo 59, comma 7, lettera c della legge 449/97 stabilisce, infatti, che nei confronti dei lavoratori dipendenti da imprese che hanno presentato domanda secondo l'articolo 3 del decreto legge 129/97, convertito dalla legge 229/97, per il numero di lavoratori da collocare in mobilità per i quali l'accordo collettivo sia intervenuto entro il 31 marzo 1998, si applicano i requisiti per la pensione di anzianità fissati dalla tabella B, allegata alla legge 335/95. La condizione è che i lavoratori interessati maturino i requisiti per il trattamento pensionistico di anzianità al termine del godimento dell'indennità di mobilità (mobilità lunga).

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