Mobilità, si riduce la «precedenza»
 Venerdí 17 Ottobre 2003
NORME E TRIBUTI |
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Mobilità, si riduce la «precedenza» La fase tutelata scende da 12 A 6 mesi AL.F.
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L'Inps torna a intervenire sul contributo riconosciuto alle aziende per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Con il messaggio 124 del 15 ottobre 2003, l'Istituto di previdenza sociale ricorda che il decreto legislativo 297/2002, all'articolo 6, comma 4, stabilisce la riduzione a sei mesi, rispetto ai dodici mesi precedentemente previsti, dell'arco temporale entro il quale vige, in caso di nuove assunzioni, il diritto di precedenza per la riassunzione dei lavoratori prima licenziati per riduzione del personale. I contenuti della disciplina in materia di incontro tra domanda e offerta dio lavoro sono già stati illustrati dall'Inps con la circolare 117/2003. La nuova disposizione legislativa, sottolinea ora l'Inps, assume importanza per la concessione del beneficio previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 223/1991 (contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore). Infatti, ai fini del collocamento di lavoratori in mobilità, trova applicazione il diritto di precedenza nell'assunzione, come dispone il comma 6 dell'articolo 15 della legge 264/1949 (e successive modificazioni). In pratica, saranno esclusi dalla provvidenza i datori di lavoro che, durante il periodo in cui vige tale diritto, procedano alla riassunzione del medesimo dipendente a suo tempo licenziato per riduzione di personale. A partire dall'entrata in vigore del Dlgs 297/2002, cioè dal 30 gennaio 2003, tale periodo è stato ridotto da 12 a 6 mesi. L'Istituto di previdenza sociale, invita le sedi periferiche a tenere conto dei criteri, ai fini della concessione dell'agevolazione contributiva in argomento.
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