Nella maternità anche l’aumento contrattuale

sezione: NORME E TRIBUTI data: 2004-04-06 - pag: 27 autore: MARIA ROSA GHEIDO
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Nella maternità anche l’aumento contrattuale |
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La parità di retribuzione fra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile deve essere rispettata anche durante il congedo di maternità. Quindi, nella retribuzione presa a riferimento del calcolo dell’indennità spettante durante i periodi di congedo vanno considerati anche gli eventuali aumenti intervenuti fra l’inizio del periodo di riferimento e la fine del congedo. La Corte Ue ha così deciso, il 30 marzo scorso, la causa C-147/02 che vedeva contrapposti il Governo inglese e alcune cittadine inglesi che lamentavano il fatto che non fossero stati considerati, nell’importo dell’indennità loro erogata durante il congedo di maternità, gli aumenti retributivi riconosciuti nel periodo successivo a quello che, in base alla normativa nazionale, è stato assunto per lo stipendio base del calcolo dell’indennità spettante durante il congedo. Alla Corte Ue erano state sottoposte alcune questioni pregiudiziali relative all’interpretazione dell’articolo 119 del Trattato Ce, volte a chiarire in particolare: • se l’articolo 119 del Trattato e la sentenza pronunciata dalla Corte nel 1996 nella causa Gillespie vadano interpretati nel senso che la lavoratrice ha il diritto di vedere preso in considerazione tale aumento di stipendio ai fini del calcolo della parte di indennità legale di maternità collegata al suo stipendio, e, se sì, come deve essere effettuato il calcolo; • se e come rileva la data effettiva dell’aumento di stipendio. In ordine al primo punto la Corte sottolinea che si applica al caso in questione la direttiva 92/85, che non consente però di dirimere la prima questione. Perciò la Corte richiama l’articolo 1 della direttiva 75/117 per il quale il principio di parità delle retribuzioni implica l’eliminazione di qualsiasi discriminazione basata sul sesso, in tutti gli elementi e le condizioni delle retribuzioni stesse. Essendo fondata sul rapporto di lavoro, la prestazione corrisposta a una lavoratrice durante il congedo di maternità è retribuzione ai sensi dell’articolo 119 del Trattato e della direttiva 75/117. Inoltre, secondo costante giurisprudenza della Corte, una discriminazione consiste nell’applicazione di norme diverse a situazioni comparabili o di una stessa norma a situazioni diverse. Quindi se la retribuzione garantita alla lavoratrice dalla norma nazionale è calcolata in base allo stipendio percepito dall’interessata precedentemente al congedo, ogni aumento di stipendio intervenuto fra l’inizio del periodo di riferimento e la fine di quello di congedo deve essere incluso tra gli elementi di computo. Con quali modalità ciò debba avvenire è demandato alle autorità nazionali competenti in quanto nulla prevede in merito la normativa comunitaria. A questo proposito, l’articolo 22 del Dlgs 151/2001 che regola il trattamento economico durante il congedo di maternità rimanda all’articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di indennità di malattia. Pertanto, l’indennità è determinata prendendo a base la retribuzione del mese o delle quattro settimane immediatamente precedenti l’evento e gli eventuali aumenti successivi rilevano solo in quanto interessino la retribuzione assunta a base del calcolo. Secondo la decisione in commento, invece, l’obbligatoria inclusione nel calcolo «non si limita al solo caso in cui l’aumento di applichi retroattivamente al periodo retribuito con lo stipendio di riferimento».
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