7/3/2007 ore: 10:01
Norme strabiche sui servizi di pulizia
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Pagina 37 - Diritto e Impresa Il ministero dello sviluppo economico chiede i requisiti tecnici per il settore. Nonostante il dl 7/2007 Bersani liberalizza, i suoi tecnici no Nel parere dei tecnici ministeriali si dice testualmente che la definizione ´dipendente qualificato' (contenuta all'articolo 3, comma 2, lettera ´a' del decreto ministeriale n. 274/1997, che disciplina i requisiti tecnico-professionali richiesti per le attività di pulizia) non può che essere riferita al solo ´operaio qualificato'. O comunque a un soggetto stabilmente inserito nell'impresa e impiegato a svolgere concretamente l'attività tipica delle aziende di pulizia. Ciò significa, per i tecnici ministeriali, che un operaio assunto in un'attività di pulizia o disinfezione è in grado di maturare i requisiti tecnico-professionali richiesti per aprire da se un'impresa nello stesso ramo; mentre un impiegato di concetto, assunto nella stessa azienda, non matura i requisiti. E, dunque, non potrà darsi alla libera attività imprenditoriale sulla base dell'esperienza accumulata. La lenzuolata. Tutto ciò, però, sembra andar contro la lenzuolata di liberalizzazioni voluta dal ministro Bersani. Infatti, va ricordato che alcune delle attività in questione sono state recentemente liberalizzate dal decreto legge, n. 7/2007, varato il 31 gennaio scorso (dunque, prima della richiesta di chiarimento fatta dalla Camera di commercio di Crotone). Meglio. All'articolo 10 del decreto legge si prescrive: ´Le attività di pulizia e disinfezione (...) e di facchinaggio (...) sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. Resta salva la disciplina vigente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (...)'. |