Nuove ispezioni sul lavoro

sezione: NORME E TRIBUTI data: 2004-05-13 - pag: 27 autore: LUIGI CAIAZZA
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LEGGE BIAGI • Pubblicato in «Gazzetta» il decreto legislativo di riordino dell’attività di vigilanza - Avanza la riforma del mercato dell’impiego Nuove ispezioni sul lavoro
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I funzionari svolgeranno anche compiti di prevenzione e promozione - Ricorsi più veloci
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Scatta il riordino dell’attività di vigilanza in materia di lavoro. Con la pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» n. 110 di ieri del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, si attuano le disposizioni contenute nella legge delega 30/03 (legge Biagi). Il nuovo Dlgs definisce, in modo organico, la vigilanza in materia di lavoro (con esclusione della sicurezza), e identifica il campo di intervento delle ispezioni, il quale si riferirà di più alla prevenzione e alla promozione verso i destinatari della disciplina del rapporto di lavoro. Coordinamento. Il coordinamento dell’attività ispettiva, sia a livello centrale che periferico, viene demandato alle strutture ministeriali nell’ambito delle quali vengono costituite commissioni per lo studio, ricerca e programmazione di iniziative finalizzate al contenimento del lavoro sommerso. Sarà istituita, a livello centrale, una nuova Direzione generale presso il ministero del Lavoro che impartirà direttive operative e svolgerà l’attività di coordinamento, d’intesa con i presidenti dei Comitati regionali di coordinamento che saranno costituiti presso le Direzioni regionali del lavoro. A livello provinciale, saranno chiamate a operare i Cles, integrati dai comandanti provinciali della Guardia di Finanza e dagli uffici locali dell’agenzia delle Entrate. Attività di prevenzione e promozione. Viene svolta dal personale ispettivo ai fini dell’osservanza della normativa in materia lavoristica e previdenziale e per la prevenzione di eventuali violazioni della stessa, fornendo tutte le informazioni anche per una più corretta gestione aziendale. Allo stesso fine è previsto che la Direzione generale, anche d’intesa con gli enti previdenziali, stipuli apposite convenzioni con aziende, enti e associazioni per lo svolgimento, presso gli stessi, di attività di informazione e di aggiornamento. Diritto di interpello. Èprevista la possibilità per associazioni di categoria, ordini professionali ed enti pubblici, di inoltrare telematicamente alla Direzione generale, tramite gli uffici periferici del ministero, quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del ministero stesso. Conciliazione monocratica. È possibile anteporre la fase conciliativa a quella ispettiva nel caso in cui dalle richieste di intervento emergano elementi per una soluzione conciliativa. In tal caso la Direzione provinciale del lavoro può avviare il tentativo di conciliazione sulla questione denunciata. In caso di accordo che, dunque, potrà riguardare anche diritti del prestatore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e contrattuali (articolo 2113, • comma, Codice civile), la richiesta sarà archiviata. La procedura potrà essere promossa anche in fase ispettiva qualora l’ispettore ritenga ne ricorrano i presupposti e vi sia consenso delle parti. In tal caso ne informerà l’ufficio per l’attivazione della procedura conciliativa. Diffida accertativa per crediti retributivi. Qualora nel corso dell’attività ispettiva emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscano crediti per il lavoratore, l’ispettore diffida la ditta all’adempimento. Il datore di lavoro entro 30 giorni può promuovere il tentativo di conciliazione. In caso di accordo la diffida viene archiviata; in caso contrario o qualora non venga richiesta la conciliazione nel termine, la diffida, con provvedimento del direttore, acquista valore di titolo esecutivo. Tuttavia, avverso la diffida è possibile ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro che decide entro il termine di 90 giorni. Vale il principio del silenzio-rigetto. Diffida. In caso di constatata violazione a disposizioni di legge, l’ispettore impartisce apposita diffida. Ove l’irregolarità venga rimossa nel termine stabilito, il trasgressore definirà la trasgressione con il pagamento della sanzione amministrativa pari all’importo minimo previsto dalla legge (un quarto se in misura fissa). Se trattasi di contravvenzione punita con l’arresto e/o l’ammenda, la sanzione sarà pari ad un quarto dell’importo massimo stabilito dalla legge. Disposizione. Avverso la disposizione impartita dagli ispettori non è più previsto il ricorso gerarchico al ministro del Lavoro ma, sempre nel termine di 15 giorni, al direttore della Direzione provinciale del lavoro. Ricorsi amministrativi. Fermo restando il ricorso in opposizione, avverso le ordinanze-ingiunzioni è previsto il ricorso presso la Direzione regionale del lavoro che decide entro il termine di 60 giorni. Qualora l’ordinanzaingiunzione o l’accertamento ispettivo riguardi la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, il ricorso è deciso, entro 90 giorni, dal Comitato regionale per i rapporti di lavoro che opererà presso Direzione regionale. In entrambi i casi vale il principio del silenzio-rigetto.
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