Nuovo contratto studi professionali
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ItaliaOggi Numero 124, pag. 51 del 27/5/2003 di Mario Civetta
Lo scorso 8 maggio, è stata raggiunta un'ipotesi di intesa tra la commissione tecnica della Consilp delegata al rinnovo del Ccnl degli studi professionali e i sindacati dei lavoratori dipendenti. L' ipotesi di intesa dovrà ora essere approvata dal Consiglio generale della Consilp. Il contratto collettivo è scaduto nel settembre 1999, l'accordo sulla parte economica è stato raggiunto il 24 ottobre 2001. In quella sede venne stabilito che le parti ´convenivano che, entro il mese di dicembre 2001, si sarebbe dovuto procedere alla definizione e alla stesura del testo definitivo contrattuale'. Grazie alla forte azione sindacale portata avanti dai delegati della Unione nazionale giovani dottori commercialisti, della Associazione dottori commercialisti e di altre associazioni sindacali delle categorie professionali dei liberi professionisti, si è impedito che si arrivasse alla stesura di un testo contrattuale penalizzante per i datori di lavoro. Con l'ipotesi di accordo dell'8 maggio, vista anche l'approssimarsi della scadenza della parte economica, si è concordato di rinnovare soltanto alcuni istituti della parte normativa tra cui i più rilevanti sono: l'apprendistato e la flessibilità del lavoro. APPRENDISTATO Per quanto riguarda l'apprendistato particolare rilievo va posto sul fatto che, secondo l'ipotesi di accordo, l'apprendistato sarebbe ammesso per tutte le qualifiche e le mansioni previste nel livello II, III super, III, IV e IV super. Un'ulteriore novità molto rilevante in tema di apprendistato è quella concernente la durata che sarebbe così articolata: 48 mesi per le qualifiche II, III e III livello super; 36 mesi per le qualifiche del IV e del IV livello super. Si vede come tale allungamento della durata dell'apprendistato costituirebbe un'importante possibilità per i datori di lavoro. A oggi infatti la durata dell'apprendistato è prevista in: 30 mesi per le qualifiche comprese nel III livello; 24 mesi per le qualifiche comprese nel IV livello super e nel IV livello. FLESSIBILITÀ DEL LAVORo L'orario settimanale di lavoro è sempre distribuito su 5 o 6 giornate. Nel caso di distribuzione su 6 giornate, la cessazione dell'attività lavorativa avverrà di norma entro le ore 13 del sabato. Nel dettaglio, secondo quanto previsto dal contratto, l'orario di lavoro può così essere suddiviso: - Opzione A) orario settimanale su 5 giorni. Tale forma di articolazione dell'orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 ore, si realizza attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative su 8 ore, da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì. In questo caso la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 40 ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di 8 o 4 ore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro. Con le stesse modalità di cui sopra saranno usufruite le 32 ore derivanti dalle ex festività abolite. - Opzione B) orario settimanale su 6 giorni. La riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 66 ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di 8 o 4 ore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro. Con le stesse modalità di cui sopra saranno usufruite le 32 ore derivanti dalle ex festività abolite. È bene ricordare che i permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, ovvero potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 31 luglio dell'anno successivo. L'innovazione più rilevante della ipotesi di accordo è nella previsione di poter far fronte alle variazioni dell'intensità di attività negli studi professionali, mediante la realizzazione di specifici accordi tra le parti, che prevedano, in particolari periodi dell'anno, i seguenti regimi di orario: 1) Superamento dell'orario settimanale contrattuale sino al limite di 44 ore settimanali, con equivalente compensazione di 36 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane; 2) Superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, con equivalente compensazione di 32 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane. Ai lavoratori cui si applicherà il criterio previsto al punto 1) verrà riconosciuto un incremento delle ore annue dei permessi retribuiti pari a 30 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale. Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 2) verrà riconosciuto un incremento delle ore annue dei permessi retribuiti, pari a 60 min. per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale. In caso di mancata fruizione dell'incremento delle ore dei permessi retribuiti, derivanti dall'applicazione dei summenzionati criteri, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario. |