26/5/2003 ore: 12:24

Orari e compensi: Il calcolo dei contributi

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              Lunedí 26 Maggio 2003
              NORME E TRIBUTI


              Orari&Compensi
              Il calcolo dei contributi

              Facciamo l'esempio di un orario settimanale contrattuale di full time di 40 ore e di un orario settimanale di part time di 20 ore. In questo caso l'anzianità contributiva (il 2% per ciascun anno di contributi fino al tetto pensionabile con il massimo dell'80% con 40 anni di contribuzione) subisce una riduzione proporzionale esattamente della metà (1%, quindi, per ogni anno di contributi anzichè il 2%). Con 40 anni di contributi di cui 10 di part time, perciò, la percentuale da commisurare alla retribuzione pensionabile non è dell'80% ma del 70%: 30 anni di full time per 2% = 60%, più 10 anni di part time per 1% = 10 per cento. Gli effetti negativi derivanti dalla riduzione proporzionale dell'anzianità contributiva non si verificano invece sulla determinazione della retribuzione annua pensionabile. Per effetto della riduzione a metà dei contributi, la ricerca delle retribuzioni pensionabili per gli ultimi 5 anni va fatta, in concreto, negli ultimi 10 anni, essendo stati ridotti a due anni e mezzo gli ultimi 5 anni (ecco il vantaggio del nuovo criterio per il part time nato ed estinto come tale).
              Il minimo fissato dall’Inps
              Il limite minimo di retribuzione settimanale per l’accredito dei
              contributi obbligatori e figurativi previsto dall’articolo 7, comma 1
              della legge 638 dell’11 novembre 1983 (come modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge 389/1989), è fissato nella misura del 40% dell’importo mensile delle pensioni a carico
              del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in vigore al 1º gennaio
              dell’anno considerato.
              In caso di retribuzione settimanale inferiore a questo limite (valido, infatti, anche per il part time) l’Inps provvede a ridurre proporzionalmente il numero dei contributi settimanali ai fini delle
              prestazioni (in primo luogo, le pensioni).
              Per il 2003 il minimale retributivo settimanale per l’accredito dei contributi è di 160,85 À (l’importo minimo mensile del trattamento minimo di 402,12 À 7 40 per cento), mentre il minimale retributivo annuo è di 8.364,20 À (160,85 7 52 settimane).
              Le regole per chi resta
              Vediamo che cosa avviene quando, pur restando al lavoro,
              si passa al part time prendendo la pensione di anzianità.
              Nel caso del riconoscimento del trattamento pensionistico di anzianità con contestuale passaggio al part time (legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni) viene pagata la pensione provvisoria ridotta in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario normale di lavoro, considerando che il cumulo tra pensione e retribuzione non può comunque superare
              l’ammontare della retribuzione spettante al dipendente che, a parità di condizioni, svolge la sua opera a tempo pieno.
              Alla data di cessazione definitiva dal servizio verrà determinato il trattamento pensionistico sulla base della complessiva
              anzianità contributiva maturata dall’interessato, tenendo conto che il servizio prestato in part time dalla data di trasformazione inciderà sulla misura della pensione secondo la normativa generale che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale. Qui il cumulo tra pensione e retribuzione è specifico e non rientra nell’ambito applicativo del regime generale di cumulo tra pensioni e redditi.

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