23/7/2003 ore: 12:24

Orario di lavoro part-time blindato

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ItaliaOggi (Lavoro e Previdenza)
Numero
173, pag. 37 del 23/7/2003
di Daniele Cirioli


Il principio in una sentenza della Cassazione. Vale anche in presenza di un accordo con il sindacato.

Orario di lavoro part-time blindato

Variazione turni da concordare. Illegittimo l'atto unilaterale

È sempre necessario il consenso del lavoratore per modificare l'orario di lavoro in un rapporto di lavoro a tempo parziale, anche quando la variazione sia conseguente all'esito di una trattativa con il sindacato cui il lavoratore sia iscritto. Il principio è stato pronunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 3898/03.

La questione. La questione concerne il contratto di lavoro a part-time (o tempo parziale). La peculiarità di questo rapporto di lavoro subordinato sta nel fatto che la prestazione lavorativa non è diffusa nel tempo alla maniera ordinaria. Normalmente, infatti, questa è ridotta in tutti i giorni lavorativi (cosiddetto part-time orizzontale) oppure è praticata solo in alcuni giorni lavorativi nella settimana, nel mese o nell'anno (cosiddetto part-time verticale) oppure è svolta in base ad una combinazione di queste due forme (cosiddetto part-time misto, secondo la disciplina prevista dai singoli contratti collettivi).

La contesa, in particolare, riguarda le procedure da seguire per giungere ad una corretta modifica dell'originario orario di lavoro pattuito nel contratto di assunzione. La Cassazione, nella sentenza in commento, viene adita da una lavoratrice che ritiene illegittimo l'atto unilaterale del proprio datore di lavoro, seppure con l'avallo del sindacato cui ella stessa è iscritta, mirante a variare la distribuzione settimanale dell'orario di lavoro stabilito all'atto dell'assunzione. Una vicenda che l'ha vista tediata prima dalle sanzioni disciplinari ed infine dal licenziamento, proprio a causa della sua continua opposizione alle modificazioni intimate dal datore di lavoro.

Le novità. La Cassazione accoglie pienamente la richiesta dalla ricorrente volta ad accertare l'illegittimità del cambiamento unilaterale, da parte del datore di lavoro, dell'orario della prestazione di lavoro fissata a part-time. E ciò anche se tale cambiamento, in definitiva, viene fuori non esclusivamente a opera del datore di lavoro, quanto dall'esito di una trattativa sindacale.

Proprio riguardo a quest'ultimo aspetto, la sentenza spiega che la lavoratrice non era tenuta ad osservare l'ordine del datore di lavoro di rispettare una modifica unilaterale dell'orario di lavoro perché riguardante un rapporto a part-time, che è un contratto di lavoro contraddistinto dalla rigidità del tempo della prestazione e non modificabile in sede sindacale, tranne che in caso di espresso mandato.

Ed offre un'interessante precisazione spiegando che se è vero che la legge ´É conferisce alla fonte collettiva, anche aziendale, il potere di determinare, tra l'altro, le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale, non può essere trascurato il principio generale secondo cui la contrattazione collettiva non può disporre, se non in senso migliorativo, dei diritti attribuiti al dipendente dal contatto individuale di lavoro, salvo che il dipendente non consenta espressamente alla modificazione dei patti'. Acclarato che la contrattazione collettiva, se non in presenza di esplicito mandato del lavoratore, non può in nessun caso concludere modificazioni dei diritti (se non in senso migliorativo) dei lavoratori, la Cassazione prosegue asserendo che nella specie del rapporto di lavoro a part-time si è in presenza di un diritto-dovere soggettivo perfetto del lavoratore, ad essa attribuito pacificamente dal contratto di lavoro individuale, a vedere rispettato l'orario originariamente pattuito. ´Nel caso di prestazioni a tempo parziale', aggiunge la Cassazione, ´il lavoratore è interessato alla puntuale osservanza del suo impegno lavorativo presso l'azienda, onde conciliarlo con le proprie esigenze familiari e/o altre attività di lavoro'. In conclusione, la sentenza afferma che la specifica tipologia contrattuale del rapporto di lavoro a tempo parziale esclude dal potere gestionale del datore di lavoro la possibilità di una definizione unilaterale dei tempi della prestazione. Come deve ritenersi esclusa la medesima possibilità alla contrattazione sindacale, non essendo sufficiente la semplice adesione al sindacato bensì risultando essenziale un esplicito ed espresso mandato.

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